Con queste norme vengono introdotte deroghe al procedimento ordinario con l'individuazione di ipotesi e presupposti per la sua accelerazione. Quanto ai criteri di determinazione delle indennità, vengono fissati parametri legati alla pianificazione urbanistica in un'ottica di perequazione. Viene inoltre affidato agli uffici regionali un ruolo di coordinamento fra le autorità esproprianti, fra le quali vengono individuate anche le società a partecipazione pubblica, oltre che di monitoraggio e di consulenza.
L'ultima è l'ulteriore accelerazione del processo di armonizzazione tra pubblico e privato nella direzione di esportare nel privato la tecnica di misurazione della rappresentanza sperimentata nel pubblico con risultati positivi in termini di deflazione della conflittualità. Si prospetta, infine, l'ipotesi di una regolazione del conflitto che condiziona l'esercizio del diritto di sciopero del singolo alla significatività dell'interesse collettivo che ne è alla base, assumendo una doppia soglia minima di rappresentatività delle OO.SS. che lo proclamano, la prima idonea di per sé a legittimare l'astensione collettiva, l'altra sufficiente a fare indire un referendum (al cui esito è rimessa l'esperibilità dell'azione).