Il Consiglio di Stato - peraltro, condividendo sul punto il contenuto della sentenza resa in primo grado - riafferma che tale disposizione non configura una nuova ipotesi di giurisdizione di merito ma istituisce nel processo amministrativo uno strumento di accelerazione del processo medesimo, che comporta l'utilizzo del potere di cui trattasi nelle sole ipotesi di manifesta fondatezza della pretesa. La sentenza di primo grado è stata, viceversa, riformata laddove ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in luogo della sopravvenuta carenza di interesse decisione per effetto della sopravvenuta emanazione, nel corso di causa, di un provvedimento esplicito avente contenuto sostanzialmente sfavorevole nei confronti dell'istanza presentata dalla parte interessata.
L'analisi critica delle ultime ipotesi di modifica del rito contumaciale, alcune delle quali avanzate in nome della necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione ed accelerazione dei tempi processuali, offre l'occasione di sottolineare come il compito del legislatore di assicurare una ragionevole durata non può che riguardare la durata di un processo che deve essere comunque un processo giusto.