Perché possa escludersi la sussistenza del nesso causale rispetto alla lesione del particolare bene che viene in rilievo, occorre che l'inadempimento del sanitario non l'abbia causato anche dal punto di vista squisitamente "acceleratorio". c) La quantificazione del danno da perdita di chance. Distaccandosi opportunamente dal coefficiente mediano del 50% di probabilità come spartiacque tra ristoro integrale e risarcimento commisurato alla perdita di chance, la risarcibilità del danno è legata alla sussistenza di una possibilità, anche minimale, purché dimostrata e positivamente apprezzabile. Accanto alla statistica, dunque, il giudice deve far riferimento ad indizi, presunzioni semplici o massime d'esperienza e tipicità sociale, per operare una valutazione di prognosi necessariamente proiettata nel futuro.