TAR non tiene conto che la dimidiazione dei termini processuali è un'eccezione rispetto alla regola ordinaria e che, perciò, tale disposizione va interpretata in senso restrittivo: l'applicazione della norma anche ai motivi aggiunti riduce la tutela di una parte processuale, senza peraltro produrre l'effetto acceleratorio, che, comunque, non può mai prevalere sui principi del giusto processo.