Quest'ultima - in ragione di finalità acceleratorie del procedimento amministrativo, nell'ambito del quale gli interventi consultivi risultano eliminati o tendenzialmente trasferiti a comitati tecnici creati all'interno delle amministrazioni stesse - si va sempre più ampliando in relazione agli atti normativi, venendosi a configurare, alle volte, quasi come un'attività di riscrittura di nome, come dimostra la creazione di un'ulteriore apposita sezione consultiva del Consiglio di Stato. La funzione consultiva del Consiglio di Stato, inoltre, viene ad essere finalmente connotata dal principio di pubblicità, nel superamento della logica della segretezza che, in diversi gradi, aveva in precedenza connotato il sistema, nel pieno accoglimento di quelle istanze di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa già sottese alla l. 241/1990. Per evitare disarmonie nel sistema, tuttavia, l'art. 15 l. 205/2000 (in tema di pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato) andrà armonizzato, per quanto concerne la titolarità del diritto di accesso ed i casi di esclusione o limitazione del medesimo, con le disposizioni contenute negli artt. 22 ss. l. 241/1990.