L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi delle tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione
Al fine di accelerare i tempi di svolgimento del processo di cognizione, è stato previsto un "nuovo rito sommario", atipico e di generalizzata applicazione, rimesso nella disponibilità dell'attore; l'ordinanza sommaria è soggetta ad appello e, ove non appellata, produce l'autorità di cosa giudicata.
È noto che il legislatore, nel prendere atto delle lungaggini dellordinario rito di cognizione, ha, con l. n. 69/2009, apportato una serie di modifiche al codice di rito per accelerare lo svolgimento del processo e la decisione del giudizio. Ha anche introdotto un nuovo capo (III bis) dopo il capo III del titolo I del libro IV c.p.c. interamente dedicato al procedimento sommario di cognizione. Dire però se il legislatore sia riuscito nellintento semplificatorio non è ancora possibile. Certo è che molte sono le questioni in campo, delle quali lA. cerca di dar conto attraverso un percorso affascinante scevro da implicazioni concettuali e ricco di indicazioni che dovrebbero agevolare il difficile ruolo dellinterprete.
La finalità dichiarata è quella di accelerare il contenzioso tributario, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo in ordine alla ragionevole durata dei processi. In tal modo il legislatore parrebbe aver cercato di scongiurare possibili sanzioni derivanti dalle lungaggini dei procedimenti giurisdizionali; tant'è che l'adesione alla speciale procedura di chiusura delle liti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione richiede altresì, per il suo perfezionamento, la rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.