La Corte di cassazione ha affermato, nella sentenza n. 24930 del 2011, che gli interessi passivi sono deducibili a condizione che "l'operazione cui accedono, per sua natura, sia rapportabile ai ricavi prodotti dall'attività aziendale". Tale affermazione inverte, in modo condivisibile, il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale il principio di inerenza non sarebbe risultato applicabile ai fini della deducibilità dei detti interessi. Nella stessa sentenza è stata sancita la indeducibilità degli interessi moratori, attesa la natura sanzionatoria degli stessi.