L'autonomia degli interessi passivi rispetto al tributo cui accedono, correttamente riconfermata anche dalla sentenza in commento, impone di effettuare il vaglio d'inerenza prescindendo dalla deducibilità o meno del tributo in questione. Infatti, la (in)deducibilità del tributo, in molti casi, non deriva da una valutazione di non inerenza dello stesso, ma risponde a differenti rationes. Ne consegue che non possa formularsi una regola generalizzabile per tutti gli interessi passivi da ritardato versamento di tributi: come al solito, il riscontro del requisito è tipicamente questione da verificare in relazione al singolo caso concreto.