., nel senso di far conseguire alla nullità delle pattuizioni di interessi usurari che accedono al mutuo, la regola per cui «non sono dovuti interessi». Stante la molteplicità dei contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1996, che a tenore della nuova normativa dovrebbero considerarsi usurari, si pone il problema di verificare innanzitutto se la sanzione civilistica della nullità parziale, e la conseguente non debenza del di corrispettivo, possa operare anche per il passato. Secondariamente, occorre appurare se la sua applicazione debba necessariamente presupporre il preventivo accertamento del reato di usura, tenuto conto della sua estremità rispetto ai contratti con corrispettivo diverso dagli interessi sulla cui sorte pare opportuno indagare.