Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Successivamente, vengono presi in considerazione gli atti utilizzabili nel giudizio abbreviato e quale effetto abbia la richiesta dell'imputato di accedere a tale rito sulle prove affette dalle varie forme di invalidità. Il punto centrale dell'analisi si concentra sull'utilizzabilità, ai fini della definizione del giudizio abbreviato, degli atti delle indagini preliminari compiuti fuori termine. Il commento mira a stigmatizzare l'orientamento della Corte, con l'obiettivo di sottolineare gli aspetti più problematici di una simile presa di posizione e, al contempo, tentare di rintracciare possibili rimedi.
., l'A. intende effettuare una ricognizione della giurisprudenza - trascurati gli aspetti più squisitamente processualistici - che ha contribuito a definire gli elementi costitutivi della nuova fattispecie allo scopo di fornire al civilista una panoramica dei presupposti in presenza dei quali la vittima di "stalking" può accedere al risarcimento dei danni da reato.
Ci si riferisce "in primis" alla previsione per cui la negazione dell'accesso ad alcune informazioni delle offerte debba essere giustificata da motivata dichiarazione di segreto tecnico o commerciale da parte dell'interessato; in secondo luogo, alla possibilità per l'offerente che voglia agire in giudizio contro la decisione presa dalla stazione appaltante, di accedere comunque a dette informazioni, anche quando protette da segreto; infine, alla recente introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e di pubblicazione, nonché del c.d. diritto di accesso civico.
Nulla osta alla doppia sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve, qualora il condannato, che potrebbe accedere tanto ad una misura alternativa alla detenzione, quanto all'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a diciotto mesi ai sensi della l. 26 novembre 2010, n. 199 e successive modificazioni, rimanga inerte.
Nella prima figura, viene in evidenza il mero interesse dell'automobilista ad assicurarsi uno spazio per lo stazionamento del veicolo, a cui, in ipotesi, intende accedere velocemente e senza incorrere nei divieti amministrativi prescritti dal C.d.S., all'uopo pagando il corrispettivo. Qui l'efficacia elisiva della custodia è determinata dall'avviso dell'esclusione della stessa sul veicolo, da apporsi in modo da essere adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto secondo le modalità predisposte dal proponente (artt. 1326, comma 1°; e 1327 c.c.), e senza la necessità di consacrazione di tale circostanza in apposita clausola da sottoscriversi ex art. 1341, comma 2°, c.c., in quanto oggetto di proposta negoziale manifestata prima dell'accettazione. Nella seconda figura, viene in rilievo l'interesse del conducente non solo all'utilizzazione dell'area, ma anche alla conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso in stato in cui lo ha consegnato, circostanza da cui deriva, per il posteggiatore, l'adozione di pregnanti obblighi di cura e cautela nei confronti della res, tali da giustificare l'utilizzo di particolari mezzi tecnici, in ragione del quale è ripagato mediante corrispettivo adeguatamente remunerativo, notoriamente meno contenuto di quello che si esige per il parcheggio senza custodia. Così collocata nel sistema del nostro diritto contrattuale, la fattispecie del parcheggio senza custodia, siccome a rilevanza sociale e perseguente ben individuati interessi meritevoli sub specie dell'art. 1322, comma 2°, c.c., finisce per emanciparsi definitivamente dalla figura della locazione (o comodato) d'area, entro cui il formante classico pretendeva d'inserirla.
La riforma del sistema pensionistico attuata con il d.l. n. 201/2011 ha determinato un consistente aggravamento dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione di vecchiaia, oltre a decretare la definitiva scomparsa della pensione di anzianità, sostituita dalla pensione di vecchiaia anticipata. In assenza di un periodo transitorio, la riforma ha garantito l'applicazione dei vecchi requisiti solo ad alcune categorie di lavoratori (c.d. salvaguardati), peraltro in numero limitato perché soltanto ad esaurimento delle risorse finanziarie destinate. La progressiva elevazione del numero dei salvaguardabili, con il connesso incremento delle risorse, non è in grado di garantire l'accesso alle pensione alla moltitudine di lavoratori che avevano accettato, prima del varo della riforma, di porre fine al proprio rapporto di lavoro (a volte in cambio di un incentivo) nella prospettiva di accedere alle pensioni secondo la vecchia disciplina (c.d. esodati). Il presente contributo, dopo aver delineato il fenomeno ed analizzato il quadro normativo di riferimento, verifica i possibili contrasti di tale disciplina con i precetti costituzionali e ipotizza le possibili forme di tutela per gli esodati non salvaguardati.
L'analisi civilistica del rapporto tra il pegno e il controllo di diritto, e l'analisi fiscale del rapporto tra gli artt. 117 e 120 del Tuir [Testo unico delle imposte sui redditi], portano alla individuazione di un diverso confine tra i requisiti normativi della maggioranza dei diritti di voto e della maggioranza del capitale che la società consolidante deve possedere per accedere alla tassazione di gruppo.
La Legge n. 38 del 15 marzo 2010 tutela il diritto del cittadino ad accedere alle Cure Palliative e alla terapia del dolore nel nostro Paese. Come specificato nell'art. 1 della Legge 38/2010 è tutelato e garantito, in particolare, il diritto all'accesso alle Cure Palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza. L'approccio delle Cure Palliative è finalizzato non solo al controllo dei sintomi, ma soprattutto alla difesa e al recupero della migliore qualità di vita possibile attuando interventi mirati a coinvolgere anche la sfera psicologica, sociale e spirituale. La natura stessa di tale disciplina impone che l'attenzione venga rivolta alla persona nella sua totalità più che alla sola malattia. In tale contesto si inserisce il bisogno di significato, inteso come ricerca del senso della propria vita, che è universale e che, nella condizione di malattia cronica evolutiva assume un'importanza peculiare, andando di pari passo con la ricerca del senso della sofferenza. La ricerca di significato nella maggior parte dei casi non viene tracciata nella comune pratica clinica. La Logoterapia, fondata da Viktor Frankl, è un orientamento psicoterapeutico volto ad aiutare l'uomo a ritrovare il senso della vita. Obiettivo della logoterapia e del "logocounseling" è quello di cercare di ridare una speranza di vita, un motivo di vita a chi a causa di un evento critico ha paura di aver perso la propria identità. Il nostro contributo si propone di esaminare alcuni aspetti della ricerca di significato, in particolare: la "neurochimica" del significato come aspetto della psico-neuro-endocrino-immunologia, le conversazioni di fine vita come strumento di accesso alla logoterapia, il sofferto percorso di ricerca di significato affrontato nel Libro di Giobbe.
Occorre quindi verificare, di volta in volta e ancora sull'esempio delle decisioni dei giudici europei, non tanto se i termini di prescrizione o di decadenza riguardino l'estinzione del diritto o l'improponibilità dell'azione, ma se in concreto essi elidano il principio secondo il quale non ha senso riconoscere un diritto se non si concede a monte un rimedio effettivo, laddove l'effettività della tutela rimediale presuppone che, entro margini ragionevoli, sia sempre possibile accedere ad una Corte e che vi sia dunque una considerazione del merito della controversia.
Ove necessario, la Corte può accedere alla verifica diretta "ex actis", ai fini del riscontro autonomo del vizio denunciato. In tali casi, il controllo può tendere ad assumere - specie in tema di divieti probatori - natura ibrida.
Il diritto del padre ad accedere agli atti universitari della figlia
Muovendo dal presupposto che l'atto di riesame riproduca gli effetti dell'avviso di accertamento sul ''quantum'' del debito, la Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con la sentenza n. 61 del 2012, riconosce al contribuente la facoltà di accedere alla definizione agevolata della sanzione amministrativa, con decorrenza dalla data di notifica del secondo provvedimento. Questa soluzione appare suggerita da un'affrettata valutazione ispirata, probabilmente, più da una ragione di equità sostanziale che da un rigoroso esame giuridico della problematica. Costituisce soltanto una suggestione apparente la tesi che vorrebbe attribuire al contribuente un diritto ad uno sconto sanzionatorio. Vero è, piuttosto, che tutti i meccanismi premiali rispondono alla logica che affonda le sue radici nella teoria del potere c1emenziale proprio dello Stato di diritto, ricalcando, nel nocciolo, la logica delle leggi di ''condono''.
L'argomento in questione è tanto più attuale in quanto, considerato il momento economico, sempre più spesso può verificarsi il caso di coniugi imprenditori bisognosi di finanziare le proprie attività ma che trovano ostacoli ad accedere al credito stante la presenza di vincoli su beni da porre a garanzia, vincoli di destinazione mal conciliabili con le rassicurazioni chieste dalle banche. In altri termini, in tal caso, non si tratta di alienare o ipotecare un bene costituito in fondo ma di liberare lo stesso da ogni vincolo considerato spesso di ostacolo all'accesso al finanziamento.
Lo condanna, infatti, a subire l'applicazione di sanzioni in misura piena, lo obbliga al pagamento di interessi più "salati" e dell'aggio di riscossione e, infine, gli impedisce di accedere alla rateizzazione degli importi secondo la procedura (più favorevole) indicata per le somme non ancora iscritte a ruolo. Se, quindi, la successiva cartella di pagamento è impugnata facendo valere tali doglianze, il giudice tributario, come ha statuito la Commissione tributaria provinciale di Genova nella sentenza n. 25 del 2013, deve ripristinare tutti i benefici ai quali il contribuente avrebbe potuto accedere dopo la comunicazione di irregolarità mai pervenuta.
Con il "Provvedimento" del Direttore dell'Agenzia delle entrate "5 luglio 2013" sono stati individuati i criteri e le condizioni per accedere al "regime premiale" a favore dei soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore per il periodo d'imposta 2012. È stata "ampliata la platea" dei potenziali "beneficiari" rispetto all'anno precedente, ma restano ancora "esclusi artisti e professionisti". Potranno accedere al regime premiale soltanto i "soggetti" che applicano gli "studi di settore" indicati nell'allegato n. 1 al Provvedimento; in concreto ciò significa che, rispetto ai 205 studi di settore applicabili per il 2012, soltanto i "destinatari di 90 studi" potranno, al verificarsi di tutte le condizioni, accedere al "regime premiale".
La Corte di cassazione, con la "sentenza n. 16072 del 2013", ha affermato che, per accedere alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, l'"imprenditore agricolo professionale" (IAP) "non" può soggiacere agli stessi "obblighi di certificazione" previsti a carico del "coltivatore diretto" dalla legge n. 604/1954 in materia di piccola proprietà contadina, in quanto le "condizioni" ivi stabilite "non" sono "compatibili" con la normativa dello IAP. L'"abituale lavoro manuale della terra", ad esempio, è incompatibile con la figura dello IAP; allo stesso modo, le "dimensioni del terreno" acquistato o venduto, che devono essere tali da non eccedere o ridurre entro un certo limite la piccola proprietà contadina, sono in "contrasto" con la fattispecie dello "IAP", la cui figura è stata introdotta con l'intento di superare le scarsamente redditizie imprese agricole familiari.