Il d.l. n. 7/2007, nell'ambito dei rapporti cliente-banca, ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento che consente a specifiche categorie ai debitori di accedere all'istituto della surrogazione per volontà del debitore, rimuovendo tutti quegli ostacoli di natura prevalentemente contrattuale che bloccavano la libertà di iniziativa negoziale del cliente. b) La nullità del patto che impedisce l'esercizio della facoltà di surrogazione. I patti che, in spregio alla volontà del legislatore, impediscono al debitore l'esercizio della suddetta facoltà sono colpiti dalla sanzione della nullità. Nonostante sia stata sostenuta la natura relativa di tale patologia, pare preferibile ritenere che essa sia una nullità assoluta, in quanto, con la norma in commento, il legislatore non intende solo tutelare gli interessi privatistici di una parte degli utenti del mondo bancario, ma anche assicurare e stimolare la concorrenza nel settore bancario, a garanzia di un importante obiettivo di ordine pubblico economico. c) La responsabilità del notaio. Il notaio che, nell'ambito del suo ministero, violasse le prescrizioni di cui alla legge in commento, sarebbe responsabile, in via disciplinare, per violazione dell'art. 28 l.not., in quanto il divieto di patti che impediscano la facoltà di surrogazione rientra a pieno titolo nel concetto di atto espressamente proibito dalla legge, rilevanti ai fini della norma professionale suddetta. Il medesimo notaio si renderebbe inoltre responsabile contrattualmente, per inadempimento al contratto d'opera professionale, nei confronti del cliente-debitore (oltre che uno acto a livello extracontrattuale, per violazione della libertà contrattuale di quest'ultimo). Il pubblico ufficiale dovrebbe anche rispondere nei confronti della banca surrogante, a livello esclusivamente aquiliano, sempre per violazione della libertà negoziale.
., lo scritto si sofferma sul metodo di selezione degli interessi suscettibili di accedere a tale tutela risarcitoria, rilevando l'esclusione di quegli interessi che, per la loro natura esclusivamente patrimoniale, trascendono la dimensione della persona, e di quelli meramente fattuali, che prescindono cioè dalla lesione di un valore inviolabile.
III ter, con la sentenza 1412 del 2011, ha affermato che, le progressioni di carriera interne fra aree alle quali è possibile accedere dall'esterno attraverso chiamata diretta tramite ufficio di collocamento, ex art. 16 della L. 56/87, non sono propriamente configurabili come nuove assunzioni, poiché la Pubblica amministrazione non esercita un potere discrezionale nell'ambito di una procedura comparativa, ma si limita ad accertare il possesso di determinati requisiti. Tali progressioni interne sono pertanto sottratte al principio del concorso pubblico e alla disciplina dell'art. 35 del D. Lgs. 165 del 2001 sul controllo della spesa pubblica, ma sono legittime solo in quanto sia rispettato il principio della riserva di accesso dall'esterno, ex artt. 52 del D. Lgs. 165 del 2001 e art. 24 D. Lgs. 150 del 2009, per cui l'amministrazione può destinare al personale interno solo una riserva di posti fino al 50% di quelli messi a concorso.
In tale contesto, un ruolo fondamentale è assunto dalla fattispecie di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale più recente, è idonea ad abbracciare anche la condotta posta in essere dal soggetto formalmente abilitato ad accedere al sistema, allorché siano violate le condizioni ed i limiti impartiti dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso.
La questione della legittimazione ad accedere, e quella connessa dell'identificazione dei soggetti attivi, è di estrema rilevanza proprio in considerazione del riconoscimento del diritto di accesso come "principio generale dell'attività amministrativa volta a favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza" attinente "ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m), Cost.". Tale rilevanza, tuttavia, non trova una giusta corrispondenza nelle diverse disposizioni di legge che disciplinano le differenti modalità di accesso in riferimento ai tre soggetti attivi oggetto di analisi, creando un sistema normativo poco omogeneo e non adeguatamente orientato ai princìpi costituzionali e dell'Unione europea.
Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate. Per fare questo, vanno seguite procedure dettagliate, che prevedano una larga casistica di situazioni.
Dopo oltre due anni dalla riforma della territorialità, sono finalmente operative le "misure risarcitorie" varate dalla legge Comunitaria 2010 per talune categorie di operatori per i quali la revisione dei criteri di localizzazione delle prestazioni di servizi ha comportato una contrazione dell'agevolazione del "plafond" per gli acquisti in sospensione d'imposta, consistenti nell'introduzione della possibilità, per tali soggetti, di accedere al rimborso (o alla compensazione) del credito infrannuale IVA. L'Agenzia delle entrate, da parte sua, ha provveduto ad aggiornare il modello dell'istanza di rimborso/compensazione.
L'A. prende in esame il tema della responsabilità degli amministratori nella crisi di impresa, soffermandosi in particolare sull'evoluzione giurisprudenziale sulla quantificazione del danno imputabile agli amministratori, e sulle conseguenze della concreta scelta, da parte dell'amministratore, dello specifico istituto di gestione della crisi cui accedere.
La mancata iscrizione nel "nuovo" registro istituito presso il CONI non impedisce all'ente sportivo dilettantistico che soddisfi i requisiti indicati dalla disciplina agevolativa di accedere ai regimi tributari agevolati da essa previsti. Contro la tesi contraria, condivisibilmente rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, si oppongono il principio di legalità tributaria e i suoi corollari della certezza del diritto e della separazione e autonomia dei poteri.
E' nulla, nel caso di specie, la fideiussione rilasciata dal donante per consentire al donatario di accedere al credito bancario e contrarre un mutuo, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà di quest'ultimo (ricevuto per donazione dal padre - fideiussore), qualora sia dimostrato che la stessa è stata rilasciata per garantire la banca che la donazione non sarà oggetto di contestazione da parte dei legittimari del donante al momento dell'apertura della successione.
In tale contesto, poi, si inseriscono le novità apportate dal D.L. n. 138/2011, il quale, oltre ad aver modificato le soglie di rilevanza penale dei principali reati tributari, estendendo decisamente il loro ambito, è intervenuto anche sulla fruibilità dei benefici nei casi proprio di estinzione del debito tributario costituente delitto e, tra queste, della possibilità di accedere al patteggiamento.
La sentenza ha accolto la domanda di condanna alla restituzione del compenso pagato all'agenzia di rating, assumendo che l'agenzia fosse stata inadempiente al contratto, ma ha negato il risarcimento del danno per inesistenza, nel caso specifico, del nesso di causalità tra i rating favorevoli e la capacità di accedere al mercato dei capitali incrementando la dimensione del debito e del dissesto. In realtà, è dubbio che un simile nesso di causalità possa mai sussistere.
Nel tentativo di accedere ad una impostazione originale del problema, viene qui offerta una specifica lettura dell'universo normativo inglese nella fase storica di emersione di contrapposti agonismi, utilizzando come riferimento il Piers Plowman di William Langland, sia come componimento poetico, sia come oggetto di rappresentazione iconografica.
Nuovi obblighi del pubblico ministero per soddisfare il diritto del difensore ad accedere alle registrazioni di suoni o immagini in vista del giudizio di riesame
In tale ambito, per riconoscere il diritto di accedere agli atti del procedimento tributario e dunque una piena ed effettiva tutela giurisdizionale, possono essere invocati i principi dello Statuto del contribuente.
Il presente itinerario mette in evidenza gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza sulla questione dell'individuazione tanto della disciplina applicabile, quella del deposito, con conseguente affermazione della responsabilità del gestore dell'area di parcheggio per furto di autoveicolo, in luogo di quella della locazione, con conseguente esclusione di detta responsabilità, o viceversa, al caso di furto di un veicolo parcheggiato in un'area recintata, gestita da una società privata, quanto della natura ed efficacia delle clausole di esclusione della responsabilità ex recepto stabilite nel regolamento di parcheggio in attuazione del potere amministrativo conferito al Comune dall'art. 7 comma 1 lett. f cod. strada di istituire apposite aree a pagamento senza obbligo della custodia dei veicoli - indipendentemente dalle modalità di organizzazione del parcheggio (recinzioni, accesso e uscita, dispositivi di controllo) - secondo modalità manifestate con apposito regolamento esposto prima di accedere all'apposita area.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 luglio 2012 sono stati individuati i criteri e le condizioni per accedere al "regime premiale" introdotto dall'art. 10 del D.L. n. 201/2011 a favore dei soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Per il periodo di imposta 2011 potranno accedere al regime premiale soltanto i soggetti che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato I al provvedimento; in concreto ciò significa che, rispetto ai 206 studi di settore applicabili per il 2011, soltanto i destinatari di 55 studi potranno, al verificarsi di tutte le condizioni, accedere al regime premiale.
Questi chiarimenti tornano utili sia al fine di scongiurare l'accertamento induttivo puro sia per accedere al ''regime premiale'' introdotto dall'art. 10 del D.L. n. 201/2011 a favore dei soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore.