Per la prima volta in Italia viene concessa e riconosciuta la possibilità ai soggetti non fallibili in perdurante squilibrio economico tra le proprie obbligazioni ed il patrimonio liquidabile di far fronte ai propri impegni accedendo a delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo contesto il legislatore codifica l'utilizzo del trust come strumento utilizzabile dal debitore non fallibile riconoscendone quindi la importante valenza per l'attuazione delle finalità previste, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 7.