Poiché la Corte costituzionale con sentenza del 22.11.2013, n. 278 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, l. n. 184/1983, come modificato dall'art. 177, comma 2, d.lgs. 30.6.2003, n. 196, che non riconosceva il diritto dell'adottato di verificare se sia ancora interesse del genitore naturale a mantenere l'anonimato sulla propria identità, il Tribunale per i minorenni di Firenze, ritenuto che la sentenza produca effetti immediati nella sfera dei diritti dell'adottato, ha accolto il ricorso di un'adottata che chiede di interpellare la propria madre biologica al fine di raccogliere l'eventuale revoca dell'anonimato, accedendo alle informazioni che la riguardano.