Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Adozione in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del minore - abstract in versione elettronica

162411
Farina, Marco 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Con le sentenze in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma accede ad un'interpretazione estensiva dell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, tale da consentire il ricorso all'istituto dell'"adozione in casi particolari" anche da parte di coppie omosessuali. Il riconoscimento giuridico del rapporto genitoriale instauratosi tra minore e partner del genitore biologico trova fondamento in una lettura costituzionalmente orientata, la quale, nella persistente carenza di apposita disciplina di legge, garantisce la realizzazione del diritto del bambino ad avere una famiglia, a prescindere da pregiudiziali ed inconferenti valutazioni circa l'orientamento sessuale degli aspiranti adottanti.

Il curioso (e doloroso) caso delle coppie fertili portatrici di malattie ereditarie, che potevano ricorrere all'aborto, ma non alla diagnosi e selezione preimpianto - abstract in versione elettronica

162531
Vallini, Antonio 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, ritiene che gli artt. 3 e 32 Cost. impongano un'armonizzazione tra la legge sulla procreazione assistita (l. 40/2004) e la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza (l. 194/78), e suggella implicitamente una diffusa interpretazione costituzionalmente orientata, secondo la quale la diagnosi genetica preimpianto non è un delitto, bensì un diritto della coppia che accede alla fecondazione artificiale, cui corrisponde la facoltà di rifiutare l'impianto dell'embrione malato, così da evitare di dover successivamente ricorrere all'aborto. La Corte, in particolare, rimuove l'ultimo ostacolo normativo a questo processo di armonizzazione, non superabile in via interpretativa, che già aveva procurato all'Italia una condanna da parte della Corte EDU: il divieto di accesso alla procreazione assistita (e, dunque, alla diagnosi e selezione preimpianto), rivolto a coppie fertili ma portatrici di anomalie genetiche trasmissibili. Ancora una volta, il parametro del diritto alla salute viene utilizzato per censurare l'irragionevolezza delle scelte del legislatore, ma anche per definire, nella sostanza, limiti di praticabilità della riproduzione artificiale in luogo di quella "naturale". Da apprezzare, inoltre, l'accorto ma problematico coordinamento tra due discipline, operato mediante la "traduzione" dei presupposti che consentono l'aborto tradivo in presupposti per l'accesso alla fecondazione artificiale da parte di coppie fertili; coordinamento, tuttavia, che meglio avrebbe potuto compiere il legislatore, essendo la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza fondata su procedure difficilmente esportabili, "sic et simpliciter", nel diverso ambito della procreazione medicalmente assistita. Non a caso, la Corte costituzionale lancia un appello al legislatore, affinché finalmente provveda a regolare in modo più adeguato presupposti e procedure per l'attuazione di diagnosi e selezione preimpianto.

La motivazione assolutamente generica accede alla nozione di insussistenza del fatto - abstract in versione elettronica

165924
Yakovlev, Alexander 1 occorrenze
  • 2016
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La motivazione assolutamente generica accede alla nozione di insussistenza del fatto

Ancora sui rapporti tra clausola compromissoria e fallimento - abstract in versione elettronica

168111
Bove, Mauro 1 occorrenze
  • 2016
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., commentando il provvedimento edito, accoglie il principio affermato dal giudice torinese in ordine all'opponibilità della convenzione di arbitrato all'amministrazione fallimentare, ma ne disconosce la natura accessoria del contratto sostanziale a cui accede. Fondandosi, poi, sul principio desumibile dall'art. 1372 c.c., osserva che l'opponibilità sussista anche nel caso in cui il rapporto negoziale si sciolga per legge o per scelta del curatore.

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