Non è più controverso che l'impresa in crisi che accede alla procedura di concordato preventivo ha la facoltà, ma non l'obbligo, per definire i propri rapporti debitori con il fisco, di utilizzare l'istituto della transazione fiscale previsto dall'art. 182-ter legge fall. È invece ancora oggetto di reiterati contrasti giurisprudenziali la questione relativa all'obbligo di pagamento integrale dei crediti inerenti all'Iva e alle ritenute fiscali nel concordato preventivo non assistito da transazione fiscale. La tesi favorevole alla infalcidiabilità di tali debiti, seppur sostenuto dalla Corte di cassazione, non sembra condivisibile.
Se si accede all'idea che la vicenda corruttiva abbia inciso sulle aspettative di Cir di spuntare, sulla base del responso arbitrale, una soluzione transattiva di relativo favore, determinando il diverso assetto cui le parti sono approdate dopo la "sentenza Metta", e si valuta l'incidenza della corruzione del giudice relatore sulla sentenza stessa, si schiude una traiettoria "probabilistica" alla quantificazione del danno: appunto Euro 191 milioni, o giù di lì.