Su questo terreno normativo si colgono le tracce di una prospettiva esegetica che nella menzionata disciplina derogatoria lascia accogliere anche la dinamica della successione tra leggi tutte temporanee od eccezionali, senza tuttavia negarne l'autonomia di ipotesi che non accede alla reale dimensione dell'intertemporalità.
La soluzione giurisprudenziale, consegnando al g.u.p. il potere di incidere, per quanto indirettamente, sulla definizione del tema del processo, si configura come radicalmente extra ordinem se la genericità accede al nucleo dell'imputazione. Viceversa la regressione del procedimento per ogni imperfezione dell'enunciato imputativo appare eccessiva. In conclusione la problematica centrale appare la definizione della fattispecie "imputazione generica".
Il Codice del consumo e quello delle telecomunicazioni individuano diritti fondamentali e inderogabili del consumatore che accede ai servizi telefonici, funzionali alla costituzionalmente rilevante realizzazione della persona (art. 2 Cost.). La violazione di questi diritti può portare alla risarcibilità dei danni conseguenti, qualora siano debitamente provati dal soggetto leso. La giurisprudenza, copiosa in questo settore, mostra i tentativi che si stanno facendo per assicurare sempre una tutela effettiva al cittadino consumatore e un ristoro integrale dei danni subiti. Di particolare importanza sono i regolamenti adottati in materia dall'Autorità Garante delle telecomunicazioni.