Con il decreto in commento il Tribunale di Brescia accede alla soluzione secondo cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti costituiscono un procedimento autonomo rispetto al concordato preventivo ed, in particolare, un negozio di diritto privato, strutturato come un contratto plurilaterale, con l'ulteriore precisazione che esso è riservato all'imprenditore commerciale e deve essere redatto in forma scritta. Il Tribunale di Milano, inquadrando l'istituto in una sorta di piccolo concordato preventivo, ammette che il pagamento parziale dei creditori estranei possa avvenire nella stessa misura offerta a quelli aderenti, ma dimentica che tale accordo negoziale, vincolando soltanto gli aderenti, impone che quelli estranei devono essere pagati integralmente alla scadenza delle rispettive obbligazioni.
Il principio viene qui analizzato sotto il profilo della posizione del curatore di avente causa del fallito nonché degli effetti del fallimento sul mandato in rem propria, sostenendosi la necessità di alcune puntualizzazioni alla stregua della ritenuta autonoma della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede e della necessità di distinguere tra negozio compromissorio e negozio di conferimento dell'incarico agli arbitri.
., già nell'ambito della c.d. opposizione a precetto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sia perché ritiene che il capo della sentenza di primo grado di condanna alle spese è provvisoriamente esecutivo anche quando accede ad una sentenza di accertamento.