Ciò in quanto opererebbe una presunzione assoluta che il beneficiario dell'assegno abbia utilizzato l'emolumento, in specie ove lo stesso sia di non rilevante entità, per la soddisfazione dei propri bisogni di vita, non potendo certo pretendersi che lo stesso lo accantoni in vista di eventuali e futuri obblighi di restituzione. Trattasi di orientamento assai protettivo nei riguardi dell'avente diritto al mantenimento, che forse sarebbe opportuno rivisitare alla luce degli ampi profili di disponibilità riconosciuti alle parti in subjecta materia.
In una diversa prospettiva, si auspica un intervento riformatore che, per un verso, accantoni definitivamente le misure di prevenzione personali, per l'altro, delinei la prevenzione patrimoniale quale strumento sussidiario rispetto alla confisca applicata dal giudice della cognizione, secondo scansioni calibrate sul modello definito dall'art.12-sexies, d.l. n. 306/1992.