Le Sezioni Unite n. 26972/2008 hanno "definitivamente accantonato" la figura del danno morale, reputandola "assorbita" dalla categoria onnicomprensiva del danno biologico dinamico. Secondo il Collegio, nella sua massima composizione, ove la vittima lamenti degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, "del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente". I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sono profondamente diversi da quelli vigenti allorché il legislatore consegnava agli operatori il Codice delle assicurazioni private: ne è prova la difficoltà incontrata dai giudici di merito in fase di applicazione dei suddetti principi agli artt. 138 e 139 della codificazione citata. In questo nuovo itinerario del danno non patrimoniale si offrono agli interpreti i primi nodi da sciogliere e le possibili soluzioni da adottare.