., che, in merito al pagamento dei debiti sociali, vieta ai liquidatori di procedere ai riparto dei beni tra i soci finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per procedere al pagamento. Ne deriva che dalla violazione del principio della "par condicio creditorum" discende la responsabilità del liquidatore per negligente gestione della fase liquidatoria della società.