Il procuratore nazionale ha diritto di ottenere dai procuratori distrettuali copia degli atti di indagine, al di là dell'esistenza del segreto investigativo, e ciò per la decisiva ragione che, in difetto, non potrebbe esercitare le funzioni di impulso e coordinamento delle indagini che gli competono e, a fortiori, il potere di avocazione per accertata violazione dei doveri di coordinamento. Le cautele di un tempo sono accantonate, i poteri del procuratore nazionale sono ricostruiti nel modo più ampio anche a dispetto di qualche non trascurabile forzatura non suscitano più timore i rischi di una interpretazione "espansionistica" degli stessi. Ma in approfondimento sulle ricadute istituzionali di questo orientamento non sarebbe inutile...
La tesi, insieme alle concrete proposte di riforma che l'accompagnano, ha suscitato un vivace dibattito tra i penalisti costretti a riesaminare questioni ritenute da tempo accantonate. Da una sintetica analisi del dibattito emerge l'infondatezza delle pretese politico-criminali dei neuroscienziati; al tempo stesso, trapelano i limiti di alcune impostazioni penalistiche.