La nota esamina una sentenza della Suprema Corte che si occupa dell'iscrizione in bilancio di un accantonamento a copertura del deficit patrimoniale
opererebbe come un accantonamento, nel secondo caso il divieto di cui all'art. 168 l. fall. non si applicherebbe, ed il sequestro sarebbe ammissibile, ma la
iscritto dalla società conferitaria, considerandolo, quindi, già dedotto. Ne consegue che, allorquando il fondo è costituito senza che l'accantonamento
di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto del regime di neutralità applicabile ad alcune operazioni realizzate