Dal primo punto di vista rileva la necessità di una specifica motivazione, la quale sussiste anche nel contesto di atti di pianificazione a contenuto generale; dal secondo punto di vista, la sentenza in commento giunge a considerare quale presupposto di legittimità del provvedimento di reiterazione del vincolo espropriativo il previo accantonamento delle somme dovute a titolo di indennità. Il commento, prendendo atto della tendenza di stampo "garantista" nei confronti del diritto di proprietà in atto, giunge a valutare i conseguenti profili applicativi dal punto di vista dei presupposti di legittimità del provvedimento di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti per effetto del decorso del termine di legge.
Sembrerebbe invece opportuno puntare sulla Srl ordinaria, per la costituzione della quale è ora sufficiente anche solo 1 euro di capitale sociale e valorizzare il ruolo del notaio che, attraverso una consulenza attiva e imparziale, consentirebbe all'imprenditore di adattare il modello di gestione amministrativa alle proprie esigenze e di arrivare, attraverso il piano di accantonamento, a quella stabilità di lungo termine che garantirebbe il rilancio delle micro-imprese e, dunque, del sistema economico.
Le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione in commento affermano la responsabilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in materia di omesso versamento delle ritenute certificate e dell'Iva, oltre la soglia di punibilità di 50.000 euro per anno, ritenendo la sussistenza, a carico del contribuente, di un preventivo obbligo di "accantonamento" delle somme in questione, a cui si riconnette l'impossibilità di addurre fondatamente la mancanza dell'elemento psicologico richiesto (dolo generico, non dolo specifico di evasione) ovvero la non punibilità per cause di forza maggiore o di stato di necessità.