La contabilizzazione del TFR con il metodo attuariale avrebbe potuto concettualmente consentire un accantonamento minore rispetto a quello commisurato alle indennità maturate dai singoli dipendenti, e quindi legittimare, fino all'anno d'imposta 2007, una variazione in diminuzione "solo fiscale" nella dichiarazione dei redditi. D'altra parte, con il rinvio agli IAS, si sarebbe potuta immaginare anche una deduzione fiscale degli accantonamenti, calcolati col metodo attuariale, eccedenti la sommatoria delle posizioni dei singoli dipendenti. Tale sommatoria resta invece, in base al regolamento attuativo della rilevanza fiscale degli IAS di cui al d.m. n. 48/2009, un limite invalicabile alla deduzione fiscale. Tuttavia, il meccanismo del regolamento IAS consente di recuperare gli ammontari non dedotti senza attendere i conguagli analitici al momento delle dimissioni dei dipendenti, ma anche per effetto delle eventuali precedenti eccedenze dell'accantonamento IAS rispetto a quello "analitico".
Finora l'Agenzia delle Entrate non sembrava aver fornito chiarimenti risolutivi ai dubbi e alle eccezioni che parte prevalente della dottrina ha sollevato contro un orientamento interpretativo "restrittivo", secondo il quale condizione inderogabile per la deducibilità degli accantonamenti è che l'atto, dal quale risulta il diritto all'indennità di fine mandato, abbia data certa anteriore all'instaurarsi del rapporto tra amministratore e società.