La nota esamina una sentenza della Suprema Corte che si occupa dell'iscrizione in bilancio di un accantonamento a copertura del deficit patrimoniale di una società controllata. L'A., pur condividendo la decisione presa, evidenzia come vi siano alcuni punti nell'iter logico-argomentativo seguito che appaiono meritevoli di qualche riflessione e precisazione. Nel corso di tali approfondimenti, l'A. coglie anche l'occasione per sottolineare come alcune delle principali problematiche riguardanti la valutazione delle partecipazioni al costo e l'iscrizione di perdite di valore siano differentemente trattate dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). E' questo un modo per richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che, proprio in un caso concreto come quello in commento, a seconda della disciplina adottata si potrebbero produrre effetti significativamente diversi in termini di risultati di bilancio e relativi impatti societari.
Nel primo caso conclude per l'ammissibilità del sequestro in quanto questo opererebbe come un accantonamento, nel secondo caso il divieto di cui all'art. 168 l. fall. non si applicherebbe, ed il sequestro sarebbe ammissibile, ma la conversione del sequestro in pignoramento sarebbe condizionata dalla sentenza di condanna o alla definitività dell'omologa. Sarebbe invece inammissibile il sequestro del creditore concorsuale non contestato.
I chiarimenti riguardano le problematiche emerse concernenti la possibilità per i soggetti "IAS adopter", di riallineare i valori contabili e fiscali che presentano divergenze generate dall'esistenza di un doppio binario (civilistico e fiscale) determinato dall'assenza, fino al 2008, del principio di derivazione rafforzata nonché quelle sorte a seguito della valutazione di beni fungibili e dell'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto del regime di neutralità applicabile ad alcune operazioni realizzate in occasione della prima applicazione degli IAS/IFRS.