In tema di deducibilità degli accantonamenti ai fondi per l'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E del 2013, ha rivisto il suo pensiero adeguandosi alla più recente interpretazione della Corte di cassazione. Viene ora riconosciuta la deducibilità di tali accantonamenti e sarà possibile dedurre quelli di essi non dedotti in passato nel periodo d'imposta in cui l'indennità diverrà effettivamente dovuta, ovvero sarà possibile presentare dichiarazione integrativa a favore per i periodi d'imposta in cui gli accantonamenti, imputati al conto economico, non sono stati dedotti.
Tuttavia, secondo l'Agenzia, l'orientamento, che negava la deducibilità degli accantonamenti all'indennità suppletiva di clientela, espresso nella circolare n. 42/E rimane ancora valido limitatamente agli stanziamenti effettuati prima del 1 gennaio 1993. Tali argomentazioni non sono da condividere perché gli Accordi economici collettivi sono ancora rilevanti ai fini della quantificazione dell'indennità di fine rapporto.