Invece la legge ha operato sostanziali modifiche alla disciplina degli accantonamenti per le spese di ripristino e manutenzione dei beni, oggetti di concessione della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche. Infine viene previsto dal decreto l'aumento dell'aliquota IRAP dal 3,9% al 4,2% per le altre società concessionarie.
Proposte di revisione per la rilevazione in bilancio degli accantonamenti IAS 37
Il 5 gennaio 2010 lo IASB ha pubblicato un "Exposure Draft" contenente alcune modifiche ai requisiti per l'iscrizione degli accantonamenti previsti dallo IAS 37. L'attuale versione del principio prevede che le passività debbano essere iscritte in bilancio solo nel momento in cui è probabile un impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione mentre, con la modifica in esame, si dovrebbe iscrivere una passività anche nei casi in cui il sostenimento di un'uscita di cassa sia solo possibile.
Con riguardo agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2011, attesa per oltre due anni, non ha disvelato novità di rilievo, essendo stati i suoi contenuti già anticipati dalla relazione accompagnatoria al D.M. n. 48/2009. Delude l'assenza di prese di posizione riguardo al trattamento fiscale in capo all'offerente di altre forme diffuse di benefici in favore dei dipendenti, in primis i piani di "stock option" agli stessi dedicati.
Nell'ambito della distinzione tra competenza e valutazione, infine, riveste importanza cruciale ai fini della deducibilità fiscale la distinzione tracciata dagli IAS/IFRS, ed in particolare dallo IAS 37, tra costi e accantonamenti da stanziare in conto economico.
E', infatti, dubbio se trovi applicazione inderogabile il principio di cassa ovvero se possa farsi utile riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 99 del T.U.I.R. relativo agli accantonamenti per imposte.
Riflessioni sull'efficacia del decreto IAS per gli accantonamenti
Con specifico riferimento all'art. 9 del decreto, in tema di accantonamenti, si pone la questione se l'obbligo di derogare alla qualificazione IAS non sia una disposizione di coordinamento ma una vera e propria disposizione innovativa. Occorre inoltre verificare quali possano essere le conseguenze di tale articolo rispetto alla rilevanza fiscale delle altre poste aventi i requisiti di incertezza del quantum o dell'an ma non inclusi nell'art. 107 del T.U.I.R.
La sentenza n. 35 del 2010 della Commissione tributaria Provinciale di Milano afferma che, nell'ambito del consolidato, il riallineamento "analitico" costituisce una legittima opzione per il contribuente, a patto che quest'ultimo si possa dimostrare se ed in quale misura gli stanziamenti effettuati in contropartita delle rettifiche di valore e degli accantonamenti rilevanti ai fini delle precedenti svalutazioni si siano "riassorbiti" entro la chiusura dell'esercizio precedente quello di efficacia dell'opzione per il consolidato; in caso contrario, al contribuente non resterebbe che sottoporsi all'applicazione del riallineamento "per masse". la sentenza, assolutamente condivisibile, si colloca nello stesso solco interpretativo tracciato dalla risoluzione n. 244/E del 2009, con la quale l'agenzia delle Entrate ha compiuto un significativo passo indietro rispetto ai propri precedenti.
L'Agenzia delle entrate , nella risoluzione n. 5/E del 2011, ha condivisibilmente affermato che per le imprese concessionarie di opere pubbliche ai fini della deducibilità degli accantonamenti per le spese di manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili, il parametro di riferimento è il costo del bene, anche se non interamente sostenuto dal concessionario in quanto la normativa non prevede, diversamente dalla disciplina dell'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la necessità di considerare il costo dei beni al netto degli eventuali contributi del concedente, ai quali possono essere sostanzialmente equiparati i ei realizzati dal contribuente e dati in uso al concessionario.