Quella poltrona accanto al P.M.
La l. 99/2009 prevedeva, accanto al marchio d'impresa, l'indicazione del Paese di origine su merci non originarie dell'Italia, ossia di merci lavorate all'estero in regime di traffico di perfezionamento passivo. Il d.l. 135/2009 appare meno drastico in quanto l'indicazione fallace dei marchi scatta se l'indicazione in etichetta induce il consumatore a ritenere una merce di origine italiana, che invece è stata prodotta all'estero. Inoltre il decreto vigente ripiega su sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 250.000 euro, oblabili con 20.000 euro. Resta l'approccio al codice penale per indicazioni false relative a prodotto interamente realizzato in Italia. Disciplina purtroppo ancora confusa nell'attesa di un regolamento comunitario, considerato che risulta rubricata una proposta della Commissione di regolamento del Consiglio (2005/29/CE), relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi.
Rilevano la peculiarità del ruolo del C.T.U. che nella fattispecie assume, accanto alle funzioni tecniche, importanti funzioni giuridiche che si esprimono non solo nell'obbligo di tentare la conciliazione delle parti, ma anche in una conduzione della procedura con modalità atte a favorire la conciliazione. Riportano una casistica personale da cui emerge che la C.T.P. è stata in prevalenza utilizzata in casi di ipotizzata responsabilità professionale medica con esito per lo più negativo. Analizzano quindi le possibili cause della scarsa efficacia conciliativa della C.T.P. in questo settore individuandone le ragioni principali nella complessità del quadro normativo di riferimento che di per se stesso costituisce un elemento non favorente rispetto alla composizione della controversia.
E, nelle conclusioni, apre una finestra sui trust gratuiti: accanto ai trust donandi o solvendi causa c'è spazio per i trust a causa familiare.
E, nelle conclusioni, apre una finestra sui trust gratuiti: accanto ai trust donandi o solvendi causa c'è spazio per i trust a causa familiare.
Accanto al consueto rimedio della criminalizzazione della molesta condotta violenta si rafforza la predisposizione su diversi livelli di misure adeguate per la protezione della vittima. Ciononostante le soluzioni approntate nons embrano risolutive e lasciano ancora scoperte delle aree emergenziali. Nellintero contesto europeo così come nei singoli ordinamenti interni deve, in effetti, riscontrarsi una insufficiente tutela sia endo che extraprocessuale. In definitiva, si avverte limpellente esigenza cosmopolita di aiutare la vittima ad uscire dallincubo, assicurando la intangibilità del suo diritto di non subire violenza e restituendone la sacralità.
Accanto all'effetto costitutivo di nuove obbligazioni, dal negozio testamentario possono originare anche effetti modificativi ed estintivi. L'ipotesi di lavoro cui si intende dedicare le presenti note riguarda l'idoneità del negozio testamentario a realizzare la compensazione di reciproci rapporti di debito e credito esistenti tra il de cuius ed il destinatario della disposizione mortis causa.
Il Codice introduce elementi positivi di novità, soprattutto ai fini della garanzia del contraddittorio; accanto ad essi però, si riscontrano anche elementi meno convincenti, ispirati alla continuità con il sistema precedente e nuovi irrigidimenti (come l'introduzione della inderogabilità della competenza territoriale).
Nel sistema processualcivilistico (ove, accanto alle norme di fonte nazionale, coesistono disposizioni provenienti da fonti, normative o negoziali, di carattere sovranazionale) si rinviene, difatti, un principio generale che, in caso di squilibrio tra le posizioni sostanziali delle parti, deve orientare l'interprete nel senso di privilegiare il foro del danneggiato o, comunque, della parte "debole" del rapporto in guisa di misura riequilibratrice della situazione sostanziale, principio tale, pertanto, da legittimare, nei casi dubbi, una soluzione consimile.
Infine, l'articolo esamina gli interventi del legislatore italiano nel contesto della crisi economico-finanziaria e dimostra che in essi deve di necessità convivere, accanto alla visione oggettiva e strutturale del valore concorrenza, una tutela del valore individuale della libertà di iniziativa economica privata.
Accanto a questa precisazione centrale, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2010 fornisce diverse indicazioni interessanti in ordine alla disciplina, sia sostanziale che formale, dei rapporti che si sviluppano attorno alla particolare operazione.
Accanto a questa realtà l'attuale ordinamento prevede la possibilità della costituzione di avvocature interne presso le Pubbliche amministrazioni in ossequio alla deroga prevista dall'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 34, meglio nota quale legge professionale forense. La disciplina di una tale forma di "avvocatura" (a parte il momento genetico) non si distingue dall'esercizio proprio della professione forense come svolta dai liberi professionisti, tanto che non si è di fronte ad un tertium genus di avvocatura, ma solo all'esercizio della professione forense da parte di dipendenti delle rispettive Amministrazioni pubbliche. Nel presente contributo l'A., dopo aver inquadrato il problema sotto laspetto normativo, svolge alcune considerazioni sul fenomeno delle c.d. avvocature pubbliche, ovverosia della denominazione che sempre più spesso hanno assunto gli uffici legali degli Enti pubblici.
Accanto a questa analisi, l'A. propone anche uno sguardo sociologico su alcuni aspetti del problema che possono invece essere assimilati al mondo occidentale, come ad esempio il fenomeno dei lavoratori intermittenti e discontinui nel settore dei servizi. Sullo sfondo dello studio, emerge anche una disamina di alcuni importanti cambiamenti sociali ed istituzionali che hanno interessato la Repubblica Popolare Cinese nel passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato.
Tuttavia, accanto alle difficoltà che come ogni procedura trapiantologica essa presenta dal punto di vista clinico, occorre considerare le problematiche economiche, organizzative e soprattutto etiche.
Accanto alla class action occorre rammentare anche l'azione di classe c.d. "ripristinatoria" di cui al d.lgs. 198/09, con cui è possibile ottenere non il risarcimento del danno ma il ripristino, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi, del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione di un servizio; l'azione va proposta dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva o di merito. Tra le nuove norme in tema di mediazione introdotte dal d.lgs. n. 28/10, di attuazione della l. n. 69/99, particolare attenzione deve essere dedicata a quelle disposizioni che regolano i rapporti tra mediazione e azioni a tutela dei consumatori.