Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Critica ed anacritica di Giv. 18 31 B. I poteri del Gran Sinedrio ai tempi della procuratoria romana in Giudea - abstract in versione elettronica

109511
Brandi Cordasco Salmena, Giovanni 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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E fu contro l'una o l'altra di esse che, a seconda delle congiunture, i romani (e prima e dopo gli altri dominatori), allorquando se ne proposero la difficile amministrazione, diressero i loro intendimenti: ora verso la mitigazione delle strutture statali nell'ambito del territorio che le era proprio, ora col minarne il carattere nazionale di popolo sovrano (accanendosi in epoca tarda anche contro il suo carattere confessionale). Lo studio pone l'attenzione sul difficile intreccio di poteri e sui prevedibili conflitti gestiti in Israele durante la prima procuratoria, che nonostante i moti di liberazione maturati ossessivamente nelle sue diverse sfere sociali, attese sempre ad una coscienza nuova, la quale, riscoprendo e riattualizzando in termini culturali e politici quella triplice e originaria essenza, alimentò i diritti del luogo, seppure nella fisiologica attenuazione imposta ad un popolo conquistato. In tal senso l'ebraismo, compresso nella sua originaria concezione e nelle sue componenti, nazionale e statale, andò senz'altro scolorendosi, pur non essendogli negata una certa parità civile e di certo religiosa, tale da dare legalità alle sue istanze, fino al punto di autorizzare la morte immediata per qualsiasi uomo, fosse anch'esso un romano, che avesse profanato il recinto sacro del tempio. In una tale proiezione non trova conforto l'idea di un popolo largamente indipendente e con possibilità di giurisdizione capitale. Una precisa comparazione, anche sulla base di una diversa e nuova metodologia (il Concilio Ecumenico Vaticano II si è pronunciato in merito ai Vangeli definendoli una sintesi della tradizione apostolica adattati alle necessità delle chiese per le quali sono scritti e nello stile proprio della proclamazione (DV 19) mentre la lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente. Preparazione del Giubileo dell'anno 2000, afferma che gli scritti del N. T., "Pur essendo documenti di fede non sono meno attendibili nell'insieme dei loro riferimenti, anche come testimonianze storiche") tra i passi cristiani e quelli più salienti, in materia, della tradizione rabbinica, ha verificato che le autorità ebraiche, primo tra tutti il Gran Sinedrio di Gerusalemme, non conservavano più poteri di giurisdizione capitale. Sostenere il contrario sulla base di fonti lette forzatamente è un'aridità concettuale di teorie facinorose (l'exequatur o delibatio da parte del Praefectus Iudaeae), le quali, se riflettendo sul passato si potevano ancora sostenere, non trovano più giustificazione nella prospettiva della più recente esegesi biblica. In tal senso il vangelo di Giovanni, nell'escludere senza rimedio la prerogativa degli ebrei di pronunciare sentenze di morte, di fronte alla domanda del Governatore romano (niente affatto interessato alla questione), riporta in 18. 31b l'eco lapidaria della risposta giudaica: "a noi non è permesso di mettere a morte nessuno".

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