Da ciò è derivata l'ulteriore presunzione dell'intervenuta corresponsione di interessi (ed, ancora, la presunzione che ciò fosse accaduto nello stesso anno di maturazione degli stessi) e la contestata violazione dell'obbligo di operare le ritenute d'acconto ex art. 26 del d.p.r. n. 600/1973.
La Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Biella e richiamando i propri precedenti in materia conclude sostenendo che nel vigente sistema di diritto processuale civile è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della "parte interessata alla riassunzione medesima".
Ma è vero anche che ciò che è accaduto e accade, per precisa scelta politica, è il punire che si riduce a sorvegliare: non altro, solo sorveglianza, controllo o custodia o sicurezza o come diavolo vogliamo chiamarla. E' la definizione del carcere che non vogliamo e che non vuole la legge, ma che si è realizzato e sta strutturandosi sotto i nostri occhi.
Il primo tipo di errore, cioè dimenticarsi quanto è accaduto, è purtroppo familiare a ciascuno di noi, a un punto tale che possiamo anche simularlo. Il secondo tipo di errore, cioè ricordare fatti non accaduti o ricordarli in modo distorto, ha aspetti più curiosi: come può un ricordo che sembra tanto vivido e chiaro non esistere? I falsi ricordi includono molti disturbi che vanno dai deficit osservati nelle patologie cerebrali alle false confessioni di crimini e alle confabulazioni momentanee in soggetti senza deficit neurologici o psichiatrici. Da cosa originino gli errori della memoria, quali fattori possano influenzarli e come sia possibile identificarli è tuttora oggetto di studio. La conoscenza di questi fenomeni è di ovvia rilevanza in ambito forense.
Se invece il trust è stato istituito quando l'impresa era già insolvente (così come era accaduto nella fattispecie oggetto del giudizio), esso è ab origine nullo in quanto è finalizzato ad eludere la procedura concorsuale. In quest'ultimo caso, vi è un utilizzo abusivo e fraudolento del trust che, non perseguendo interessi meritevoli di tutela, produce effetti ripugnanti per il nostro ordinamento giuridico poiché mira ad aggirare le norme imperative (e pubblicistiche) che presiedono alla liquidazione fallimentare. Occorre però precisare che il giudice - la cui decisione è stata pienamente confermata dal collegio in sede di reclamo - non ha dichiarato la nullità del trust (per la quale si dovrà attendere - eventualmente - una prossima pronuncia di merito del Tribunale di Milano che è già stato investito della questione su istanza dalla curatela fallimentare), ma ha potuto esclusivamente rilevare la citata nullità al solo fine di rigettare una domanda cautelare che era stata avanzata dal trustee nominato dal guardiano del trust.
Anni ed anni di fiduciose speranze, e logoranti aspettative, non sono evidentemente bastati ad evitare che il legislatore approvasse una normativa - a tacer d'altro - poco sincera, tendenzialmente fuorviante, contraddittoria e discriminatoria nei suoi esiti ultimi (quando, invece, ad una legge "pesante" come quella all'esame, poteva più ragionevolmente preferirsi una, più agile, disciplina di soft law, ad imitazione di quanto già accaduto, ad esempio, in tema di divorzio o aborto).
In senso retrospettivo la responsabilità riguarda un fatto già accaduto; in senso prospettico essa riguarda una situazione futura. Di fronte ai nuovi problemi posti dallo sviluppo tecnologico l'idea tradizionale di responsabilità si trova messa in crisi: sul piano etico e filosofico si è avuta l'affermazione del "principio responsabilità" da parte di Hans Jonas. Su quello della sua imputazione giuridica, si è progressivamente affermato il principio di precauzione, il quale mira a realizzare un modello di regolazione ex ante della responsabilità distinto dai tradizionali meccanismi giuridici di responsabilità, invitando così ad una riconsiderazione della stessa nozione giuridica di responsabilità. A partire da queste premesse, delineate nella prima parte, lo studio ripercorre alcune delle più influenti ricostruzioni del concetto giuridico di responsabilità, analizzando quindi più in dettaglio alcune proposte teoriche che meglio di altre sembrano valorizzare la dimensione prospettica della responsabilità giuridica. In particolare, l'analisi della dimensione prospettica della responsabilità giuridica è condotta discutendo la nozione di "responsabilità per ruolo", elaborata da Herbert Hart, e sviluppandola in relazione ad alcune delle più recenti analisi della responsabilità in campo teorico-giuridico.