Infatti tutti gli avvocati che hanno esercitato cinque anni nelle nominate provincie, potrebbero essere ammessi alle Corti di cassazione, mentre lo stesso non accadrebbe nelle altre provincie del regno. Credo perciò più conveniente accettare la proposta della Commissione, la quale non fa differenza a questo riguardo fra tribunali e Corti di appello. In tale modo si fa ragione anche a tutte quelle provincie nelle quali non esiste diversità fra gli avvocati di prima e di seconda istanza, o, per essere più preciso, tra gli avvocati di tribunale e quelli di Corte d'appello.
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