Poiché l'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001 ha una struttura complessa che presuppone il reato della persona fisica, ma non si esaurisce in esso, il vantaggio per l'ente, che rileva solo ove costituisca l'attuazione dell'interesse oggettivamente proprio della condotta del reo, non coincide necessariamente con l'assetto patrimoniale presente al momento della consumazione del reato presupposto, ma può essere accertato o escluso anche in ragione di accadimenti del "post factum". Il vantaggio non può perciò dirsi sussistente in tutti i casi in cui l'ente riceva profitti costituenti l'evento di truffa dell'amministratore in sovvenzioni pubbliche, ma questi siano poi immediatamente stornati al vantaggio personale perseguito con l'operazione dal reo.