A esso, dunque, non si possono riannodare gli effetti propri del matrimonio nullo, né un'unione omosessuale può integrare gli estremi di quelle fattispecie, che prevedono, tra gli altri accadimenti rilevanti, un matrimonio nullo. Rimane, però, la rilevanza del rapporto, ossia la rilevanza della convivenza omosessuale, nei termini nei quali l'ordinamento attribuisce, a detto fatto, preciso valore normativo.