Uno di questi accadimenti è dato dalla dichiarazione d'insolvenza, che può interessare - a seconda dei casi - il preponente oppure l'agente. La cessazione del contratto di agenzia pone l'interrogativo di quali diritti spettino alle parti.
Soffermandosi sul requisito soggettivo dell'imprevedibilità della prestazione, ascrivibile agli accadimenti rientranti nell'alea normale del contratto, la Corte di cassazione esclude la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità se l'imprevedibilità di tale prestazione è ascrivibile ai normali accadimenti rientranti nell'alea del contratto.