Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012 - abstract in versione elettronica

139919
Fabiani, Ernesto 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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., di cui alla legge n. 10 del 2012, diretta a consentire alla parte a ciò legittimata di scegliere direttamente il notaio che dovrà procedere alla formazione dell'inventario, quando non sono stati apposti i sigilli ed il notaio non è già stato designato dal defunto nel testamento, anziché dover necessariamente ricorrere a tal fine all'Autorità giudiziaria, così come accadeva in precedenza. Previo inquadramento di questa innovazione legislativa nell'ambito della previgente disciplina dell'inventario, e delle relative categorie concettuali ormai consolidate, l'A., dopo essersi soffermato sulla ratio sottesa all'intervento del legislatore, affronta una pluralità di problematiche aperte da quest'ultimo, giungendo a ritenere che ci troviamo di fronte ad una riforma di portata ben più significativa di quanto potrebbe apparire a prima vista, se non altro in ragione: a) dell'ambito di applicazione della stessa, non circoscritto al solo inventario dei beni ereditari ma bensì esteso a tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate alle "forme giudiziali" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.; b) della peculiarità della figura di inventario introdotta nel nostro ordinamento, stante la possibilità di prescindere dalla delega dell'Autorità giudiziaria con riferimento ad un inventario comunque assoggettato alle "forme giudiziali" di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., cui è, peraltro, inscindibilmente legata la difficoltà di inquadramento dello stesso rispetto alla tradizionale contrapposizione fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale; un inventario che però, secondo l'A., indipendentemente dalla qualificazione adottata, ha la medesima efficacia probatoria dell'inventario delegato dall'Autorità giudiziaria, dal quale differisce, invece, sotto il profilo "soggettivo", non essendo in tal caso il notaio qualificabile come ausiliario del giudice (art. 68 c.p.c.) e non essendo, dunque, neanche applicabile la relativa normativa; c) delle ricadute di ordine sistematico, non tanto e non solo con specifico riferimento alla tematica dell'inventario (sub specie, in particolare, di rapporti fra inventariazione e sigillazione, nonché di tenuta di pregressi indirizzi dottrinali e giurisprudenziali ormai consolidati), quanto soprattutto, in via più generale, con riferimento a quella della competenza del notaio in tema di atti non negoziali (ivi compresi i verbali di constatazione).

L'"equivoca dizione" dell'art. 33, c. 2, Cost. tra "norme generali", principi fondamentali e legislazione regionale alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. - abstract in versione elettronica

140717
Franco, Luigi 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Ma, a differenza di quanto accadeva prima del 2001, ora l'autonomia scolastica è stata inserita nell'articolo 117, comma 3 della Costituzione; così la scuola è divenuta oggetto di scontro tra Stato e Regioni. Il lavoro cerca di indicare le difficoltà connesse alla delimitazione del concetto di autonomia scolastica anche mediante lo studio delle argomentazioni delle sentenze della Corte costituzionale.

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