L'atto ultra vires (non è senz'altro né "nullo" né "annullabile", ma) è di regola "efficace" (come già accadeva ante riforma); esso va considerato "inefficace" nel solo caso in cui la controparte abbia "intenzionalmente agito a danno della società" (e ciò a differenza del diritto previgente, ove l'inefficacia conseguiva solamente alla non "buona fede" della controparte); questa eventuale inefficacia può essere, come in passato, scongiurata ex ante da una autorizzazione assembleare e può essere, pure oggi, "convertita" in piena efficacia da un placet assembleare circa l'operato dell'amministratore.
Il nuovo sistema ha portato anche un ampliamento del concetto di soggetto passivo ai fini dell'individuazione della territorialità dei servizi, ricomprendendo anche gli enti non commerciali per i servizi ricevuti nell'ambito dell'attività istituzionale e gli enti non soggetti muniti di partita iva, alla stessa stregua di quanto già accadeva per gli acquisiti intracomunitari di beni. Inoltre, è stato ampliato il ricorso al meccanismo del reverse charge a tutte le ipotesi di operazioni effettuate da soggetto non residente e, ai fini di controllo, è stato previsto l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie anche con riferimento alle prestazioni si servizi.