La Cassazione, dunque, ha ritenuto che la disposizione ex art. 38 comma 6 d.p.r. 600/1973, pur non prevedendo esplicitamente la prova diretta che determinati redditi siano stati utilizzati per coprire determinate spese contestate dal fisco, richiede d'ora innanzi una mera prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Viene così accantonato il nesso eziologico ovvero la prova diretta tra provvista patrimoniale e spesa contestata. Una congrua valutazione del rapporto tra entità e durata della provvista, in relazione alla spesa contestata, costituisce sufficiente elemento fattuale e circostanza probatoria atta a superare la presunzione sintetica.
In ambito filosofico e nella epistemologia medica si sta ormai abbandonando l'idea di un modello unitario di spiegazione causale e lo stesso sembra accadere, sebbene per via autonoma, nel diritto penale, dove va emergendo la consapevolezza che lo standard probatorio esigibile vari a seconda degli ambiti di indagine ed anche delle caratteristiche del fatto concreto. L'A. conclude richiamando l'attenzione sull'importanza di costruire correttamente le premesse del ragionamento causale, selezionando soltanto evidenze di qualità ed evitando i più frequenti "biases" conoscitivi.