Trattasi di applicazioni pratiche alle quali, poste le loro ripercussioni, occorre porre particolare attenzione, auspicando, innanzitutto, un revirement da parte degli uffici di procura e, ove ciò non dovesse accadere, il celere intervento del legislatore, che può porvi rimedio attraverso incisive, poche e settoriali riforme.
Infine, si analizza il caso della "Single Business Tax" del Michigan, che come noto ha ispirato il legislatore italiano per l'introduzione dell'irap [imposta regionale sulle attività produttive] e che nel 2008, anticipando ciò che da anni si proclama anche in Italia, è stata abrogata; ne emergono spunti di interesse per quel che potrebbe accadere con l'irap se davvero si giungesse alla sua eliminazione.
E' forse prematuro dire se in futuro vi sarà una maggiore attrattività di tali strumenti finanziari emessi da intermediari italiani, ma di certo oggi sussistono le premesse normative ed interpretative perché ciò possa accadere.
Può accadere che, prima della dichiarazione del fallimento, l'imprenditore ponga in essere atti dispositivi della propria azienda, ai quali la legge ricollega l'adempimento di formalità pubblicitarie: in primo luogo, il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, previsto dall'art. 2556, secondo comma, c.c. Considerata la disposizione di cui all'art. 45 l. fall., ci si chiede a quali condizioni l'atto di cessione di azienda compiuto dall'imprenditore prima del fallimento sia opponibile alla massa dei creditori. Si cercherà di dare una soluzione al quesito partendo dall'analisi della natura della pubblicità commerciale, passando attraverso l'interpretazione dell'art. 45 l. fall., fino a giungere al raccordo degli elementi in tal modo acquisiti.