La Corte di cassazione si occupa ancora una volta del c.d. principio di in frazionabilità della domanda relativa alle tutela risarcitorie, puntualizzando in quali casi esso trovi ordinariamente applicazione e in quali ipotesi, invece, può accadere che le parti intendano da esso derogare, individuandone le relative condotte in proposito rilevanti.
In tale ambito, può accadere che i profili di diritto interno si scontrino con quelli propri del diritto internazionale il quale detta una serie di regole per dirimere i conflitti tra le disposizioni dei singoli Stati. In ogni caso ancora oggi l'accertamento della residenza fiscale di un individuo pone delicati problemi, sia per quanto attiene all'individuazione dell'onere della prova, sia, più specificamente, in merito ai mezzi utilizzabili per fornire la dimostrazione dello "status" soggettivo di residenza. Proprio per la delicatezza del tema sarebbe forse auspicabile un radicale mutamento di prospettiva e che l'accertamento della residenza fosse preventivo rispetto al comportamento; in questi termini, quindi, Amministrazione e contribuente potrebbero analizzare di comune accordo la situazione per giungere ad una definizione degli elementi richiesti per giustificare il trasferimento della residenza all'estero.
Il Regolamento della Comunità Europea n. 593/2008 dà indicazioni sulla legge da applicare alle obbligazioni contrattuali in caso di conflitto di leggi di Stati diversi: evento che oramai può accadere molto spesso a fronte di un mercato europeo integrato. Tale disposizione però non si ferma alla mera regolamentazione di questi casi, ma, alla luce dei più importanti principi dettati dalla Costituzione della Comunità Europea, approfondisce la tutela della parte più debole: il consumatore, ma anche il lavoratore individuale. L'Unione, infatti, si deve adoperare per un'Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e sulla giustizia sociale, in un contesto di mercato unico e libero.