Peraltro, contrariamente all'opinione prevalente, parrebbe ragionevole ritenere che il concetto di prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. no equivalga a quello di probabilità (e non coincida, quindi, con un giudizio di facilità ad accadere del danno), ma vada piuttosto letto nel senso della irrisarcibilità delle sole conseguenze patrimoniali davvero eccezionali e perciò imprevedibili dell'inadempimento, in analogia a quanto previsto dall'art. 1467 c.c. per i casi di eccessiva onerosità sopravvenuta che giustificano la risoluzione del contratto. È nel momento in cui la risoluzione del contratto viene richiesta che l'inadempimento di controparte, divenendo definitivo, fa sorgere il diritto al risarcimento del danno. A tale momento va dunque riferito il calcolo sulla differenza di valore commerciale del bene non trasferito rispetto al prezzo pattuito nel contratto preliminare.