Questo può accadere anche se l'organo di governo è collegiale, esattamente quando lo statuto contiene la clausola "simul stabunt, simul cadent", ammessa apertis verbis dalla riforma societaria. Benché siano da compiere unicamente operazioni di ordinaria amministrazione (che, in concreto, impegnano più delle straordinarie), il carico non è lieve, in quanto i sindaci - in aggiunta alla continuità del controllo - sono tenuti ad assicurare l'ordinato svolgimento del lavoro aziendale e la conservazione del patrimonio. L'articolo amplia il panorama che si intravede al quinto comma dell'art. 2386 c.c., esponendo indicazioni dettagliate sui comportamenti "gestori", senza ignorare gli adempimenti "societari". Avvertimenti utili anche per i sindaci all'inizio del loro mandato (per i quali è utile esaminare prontamente le norme statutarie sulla "governance".
Può accadere che una società operativa in un paese a fiscalità ordinaria sia posseduta dalla capogruppo italiana per il tramite di una "subholding" in un paese a fiscalità privilegiata, soggetta al regime CFC. L'Agenzia delle entrate conferma l'operatività dell'esenzione sui dividendi, fiscalmente imputati alla capogruppo italiana in base al regime CFC quando distribuiti alla "subholding" nel paese a regime fiscale privilegiato. Tuttavia, esclude che il dividendo distribuito dalla "subholding" alla controllante italiana, come tale escluso dall'esenzione in quanto proveniente da paese "balck listed", possa considerarsi "già tassato" per l'intero ammontare in virtù della sua precedente imposizione per trasparenza. L'agenzia ritiene invece che il collegamento tra il dividendo percepito dalla controllante italiana e i redditi della società a fiscalità ordinaria debba essere provato volta per volta, presentando apposito interpello.