Nonostante l'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata di gruppo sia irrevocabile per la durata di tre esercizi sociali, può accadere che in detto periodo venga meno il requisito del controllo richiesto dalla norma. In tal caso è prevista la neutralizzazione dei benefici derivanti dalla tassazione consolidata di gruppo negli esercizi precedenti a quello in cui è venuto meno il rapporto di controllo. Per quel che riguarda gli effetti sugli acconti derivanti dall'interruzione del consolidato, sia la società controllante, sia le controllate che fuoriescono dal consolidato, sono tenute a rideterminare, sulla base del proprio reddito imponibile, l'eventuale maggior acconto dovuto e ad effettuare un versamento integrativo entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo.
E poiché questo può accadere soltanto a partire dalla valorizzazione del ruolo del singolo parlamentare, appare assolutamente opportuna la definizione di uno "statuto del parlamentare", quale complesso di facoltà autonomamente esercitabili dal singolo deputato e senatore.