Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi; g) le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le società di mutuo soccorso; h) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini né attività di lucro; i) gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.