Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: accademie

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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

33136
Stato 1 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

48167
Stato 1 occorrenze
  • 1957
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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La nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti è conferita in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato agli impiegati della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, se trattasi di posti di ispettore per le antichità o per l'arte medioevale e moderna, ovvero al direttori o professori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per l'istruzione artistica.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

49340
Stato 1 occorrenze
  • 1958
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Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi; g) le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le società di mutuo soccorso; h) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini né attività di lucro; i) gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

58919
Stato 1 occorrenze
  • 1948
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Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale; 3) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 4) usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; 5) manifestazioni artistiche locali; 6) urbanistica e piani regolatori; 7) tutela del paesaggio; 8) usi civici; 9) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 10) artigianato; 11) case popolari; 12) porti lacuali; 13) fiere e mercati; 14) opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Legge Costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 - Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

59596
Stato 1 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1943, n. 5, è sostituito dal seguente: « Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazione per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 11) porti lacuali; 12) fiere e mercati; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale; 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale ».

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

60235
Regno d'Italia 1 occorrenze

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ad arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

61711
Regno d'Italia 2 occorrenze
  • 1941
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La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

74233
Regno d'Italia 1 occorrenze
  • 1931
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Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 - Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

79791
Regno d'Italia 1 occorrenze
  • 1946
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L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità.

Un quadro comparato del lavoro giovanile - abstract in versione elettronica

120681
Martin, Gary 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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L'A. conclude analizzando le strategie adottate dai governi per fronteggiare il problema della disoccupazione e dal confronto emerge che il dialogo tra istituzioni, istituti secondari, accademie e imprese è maggiormente fruttuoso e si riflette sui tassi di disoccupazione giovanile quanto più è legato allo sviluppo di professionalità specifiche, competitive e costantemente aggiornate dal mondo produttivo.