La Camera ricorderà certamente l'articolo 106 della legge del 1859, sul quale si è fatta ultimamente qui così lunga discussione: quell'articolo dice: «Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del corpo accademico, sono: l'avere, per atti contrari all'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento o con gli scritti impugnate le verità, sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, e tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono poste a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'avere, in fine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle autorità, e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti la Università.»
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