E come spesso accade quando il legislatore tributario è costretto a mutuare termini e concetti da altre discipline, non sempre è agevole assegnare alle parole usate lo stesso significato nei diversi ambiti in cui compaiono.
Si ritiene perfettamente logica e consequenziale anche l'affermazione secondo cui, non diversamente da quanto accade per ogni altro vizio fatto valere contro l'atto impugnato, anche i vizi di nullità della notifica e di decadenza dell'ente impositore restano sanati se non dedotti nel ricorso proposto contro l'atto stesso. Non convince, per contro, l'assunto secondo il quale i vizi della notifica dell'atto impugnato, nonostante la loro natura sostanziale, resterebbero comunque sanati con la proposizione del ricorso, in quanto così l'interessato mostrerebbe di aver avuto conoscenza dell'atto e in tal modo la notifica dell'atto stesso risulterebbe aver raggiunto il proprio scopo. Resta, infine, problematica l'adombrata distinzione tra giuridica inesistenza e nullità di notificazione dell'atto, mentre appare difficilmente spiegabile l'asserita inoperatività della sanatoria ex tunc del vizio di notifica dell'atto laddove la proposizione del ricorso abbia luogo decorso il termine previsto a pena di decadenza per la notifica dell'atto da parte dell'ente impositore e nel ricorso sia stata specificamente dedotta l'intervenuta decadenza.