Accogliendo le ragioni avanzate dalla Corte, l'A. evidenzia come la violazione della difesa tecnica, pur risultando oggi ancora più accentuata, fosse già presente in relazione alla disciplina originaria del rito abbreviato: ciò accade in presenza della richiesta di rito abbreviato sia "semplice" sia "complessa". Qualche riflessione vie poi spesa rispetto ai parametri costituzionali utilizzati dal giudice delle leggi per giungere alla dichiarazione di illegittimità: se la Corte ha utilizzato soltanto l'art. 24 Cost., non è escluso che essa potesse riferirsi anche all'art. 111 comma 3 Cost. Infine, l'A. critica la Corte costituzionale per avere ritenuto che nella decisione di illegittimità sia rimasta assorbita anche la questione relativa al fatto che l'art. 458 comma 1 c.p.p. non preveda, in favore dell'imputato in stato di detenzione, un termine più ampio rispetto all'imputato libero: tale conclusione, se da un lato non elimina completamente l'ombra di una ipotetica disparità di trattamento tra imputato libero e imputato detenuto, dall'altro lato non esaurisce l'elenco delle facoltà riconosciute a quest'ultimo.
Questo non accade nei settori sottoposti a regolazione, dove i regolati sfruttano a proprio vantaggio le asimmetrie regolatorie e la moltiplicazione dei regolatori.