In tale prospettiva, attraverso l'apertura dei confini della figura dell'abuso del diritto, l'A. sostiene la possibilità di un'applicazione estensiva del divieto di abuso di dipendenza economica anche al di fuori dell'ambito testuale della legge sul contratto di subfornitura (l. n. 192/1998). La riferibilità diretta a tutti i contratti di impresa del principio che vieta l'abuso nelle relazioni economiche tra imprenditori (art. 9, l. n. 192/1998) discende da un'interpretazione sistematica e assiologica delle disposizioni contenute in normative di settore e si convalida anche nell'ottica dell'analisi economica del diritto e al cospetto delle recentissime normative in tema di liberalizzazioni.
Promozione del giudizio per "motivi pretestuosi": malafede processuale, abuso del processo e lite temeraria
Elusione fiscale e abuso delle forme giuridiche, anatomia di un equivoco
A sua volta, tale aspetto risulta indissolubilmente connesso alla problematica relativa alla nozione di abuso (o di sfruttamento abusivo) di posizione dominante, la cui individuazione, da sempre, è stata rimessa alla prassi decisionale della Commissione e alla giurisprudenza del giudice europeo, sulla cui elaborazione, peraltro, la dottrina non ha mancato di evidenziare numerosi profili di criticità. La pronuncia del Consiglio di Stato, pertanto, fornisce lo spunto per una ricognizione su uno degli aspetti relativi all'istituto dell'abuso di posizione dominante maggiormente controversi e dibattuti.
Gli editori lamentano una violazione dei loro diritti e un abuso di posizione dominante. Il conflitto appare inedito: il titolare dell'esclusiva è, di fronte a Google, la vittima dell'abuso. Le reazioni di alcuni Stati hanno portato alla creazione di diritti connessi sui frammenti di informazione, soluzione che rischia di avere un serio impatto sull'attività economica di chi aggrega contenuti digitali "on line".
Abuso del processo nella forma del "venire contra factum proprium" in tema di giurisdizione. Note critiche
Per pervenire a tale conclusione, essa si fonda essenzialmente sul divieto di abuso del processo, nella forma del divieto di "venire contra factum proprium". Tale giurisprudenza, che sottende uno scenario di fondo caratterizzato dall'idea di processo come servizio pubblico/risorsa scorsa e dall'obsolescenza di regole processuali derivante dalla "dequotazione" della questione di giurisdizione come questione di ordine pubblico processuale, appare per più versi discutibile. Prima di tutto, si pone il problema della figura del giudicato implicito in presenza di impugnazione, e la rilevanza disapplicativa della regola (art. 9 c.p.a.) insita nel richiamo all'abuso del processo. Inoltre, si prospetta la questione dell'interesse ad impugnare il capo di sentenza relativo alla giurisdizione in vicende di questo genere, nonché la correttezza del richiamo al principio di autoresponsabilità. Esclusa la congruità dell'impiego dell'argomento dell'abuso del processo con funzione disapplicativa della regola (a sua volta applicazione di principi: precostituzione per legge del giudice naturale, art. 25 Cost), e difesa la persistente centralità del principio di riserva di legge in materia processuale (art. 111 Cost.), si conclude - con un discorso estendibile ad altre forme di abuso processuale - a favore di eventuali misure che operino sul comportamento (es. riparto delle spese processuali) piuttosto che sull'atto processuale.
Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo
In tema di abuso del concordato "con riserva"
Brevi considerazioni sulla definizione di abuso del diritto e sul nuovo regime del c.d. adempimento collaborativo
Mentre, a quanto consta, la delega per le sanzioni amministrative non è stata esercitata, il testo disponibile di attuazione della delega in materia penale contiene interessanti novità che non mancheranno di creare dibattito, tra cui la affermazione di non sanzionabilità penale dell'elusione/abuso e la delimitazione dei confini tra elusione/abuso ed evasione, la individuazione di più stringenti condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento.
Il divieto di abuso del diritto nell'ordinamento dell'Unione Europea
Inoltre, si evidenzia come nel diritto dell'Unione europea l'accertamento di un eventuale abuso del diritto sia compiuto in presenza di circostanze molto rigorose, e sulla base di un test ormai radicato nella giurisprudenza della Corte, in forza del quale spetta a chi invoca l'esistenza di un abuso provare la sussistenza di precisi elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie e delle norme che si assumono "abusate", di fatto quasi mai ricorrenti. Alla luce di queste conclusioni, l'A. esamina da ultimo le proposte e gli schemi di articolato che dovrebbero codificare nell'ordinamento tributario nazionale la nozione di abuso del diritto, suggerendo alcune linee guida interpretative necessarie a evitare gravose disparità di trattamento per il contribuente nazionale, incertezza giuridica e conseguente svantaggio competitivo del nostro sistema rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea.
Elusione, evasione, confusione e abuso del diritto nell'applicazione di norme di favore
Abuso del diritto distinto dalle fattispecie di evasione
Lo schema di decreto mette in chiaro che l'abuso del diritto deve restare ben distinto dalle fattispecie di evasione e, conseguentemente, dovrà essere ricondotto a un numero di ipotesi molto limitato, venendo quindi meno il fenomeno di "abuso dell'abuso".
Trust, abuso del diritto ed agevolazioni fiscali
L'esame della decisione affronta i due profili del ricorso, concludendo che sia possibile ipotizzare l'esistenza della figura dell'"insider" di se stessi, sottoposta al divieto di abuso di informazione privilegiata. Tuttavia, nel caso concreto emerge, anche in relazione alla recente sentenza della Corte di Giustizia nel caso C-19/11 del giugno 2012, come non si sia in presenza di abuso di informazione privilegiata.
Nell'esaminare il nuovo concetto di abuso del diritto come delineato dallo schema di decreto delegato, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 23/2014), appare utile calarlo su talune situazioni concrete; al fine di poter fissare i nuovi passaggi di ragionamento che l'interprete deve effettuare per poter capire se si trovi o meno in una situazione di abuso;ci si riferisce, in particolare, alle operazioni di scissione e di "leveraged buy out".
Eccezione di difetto di giurisdizione e abuso del processo
Le nuove frontiere in tema di abuso di posizione dominante
Il Consiglio di Stato - nel confermare la decisione dell'Agcm [Autorità garante della concorrenza e del mercato], che aveva sanzionato una impresa per abuso di posizione dominante - ha censurato l'esercizio, da parte dell'impresa, di alcune facoltà concesse dalla disciplina urbanistica, ritenendo che quella condotta, in sé lecita, fosse finalizzata a impedire ai concorrenti l'ingresso nel mercato. La sentenza, pur ponendosi in linea con la pregressa giurisprudenza nazionale e comunitaria, enuclea una nuova forma di manifestazione dell'illecito antitrust, realizzata attraverso l'abuso di diritti derivanti dalle norme urbanistiche.
Una strana idea di libertà economica e di vantaggio fiscale asistematico (su elusione fiscale e abuso del diritto)
La distinzione tra abuso ed elusione non ha sostanza giuridica. Per il diritto esiste l'abuso: l'elusione altro non è che abuso e le fatti specie indicate nell'art. 37-bis non rappresentano che forme di abuso preselezionate dal legislatore in ragione della loro più frequente realizzazione. La legge delega per la riforma fiscale non affronta di petto la questione sulla sanzionabilità, salvo richiedere al legislatore delegato di individuare i "confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e le relative conseguenze sanzionatorie". Si tratta di una disposizione molto vaga, declinabile dal Governo con amplissimi margini di discrezionalità. Nulla dice su quali criteri si deve radicare quella distinzione, e nulla dice su quale delle due fattispecie (elusione ed evasione) esige una risposta punitiva più rigorosa dell'altra o una risposta di diversa matrice (penale o amministrativa), o quale delle due deve andare esente da sanzione. Le risposte stanno nei principi.
Abuso di dipendenza economica, buona fede e illecito in un sistema di accordi di distribuzione "a cascata"
Le fattispecie giuridiche richiamate all'uopo dalla Suprema Corte sono quelle dell'abuso di dipendenza economica, della violazione della buona fede contrattuale e dell'illecita induzione all'inadempimento, ma, sullo sfondo, mai esplicitamente evocata, sembra delinearsi anche l'ipotesi di un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato ex art. 9, comma 3 bis, L. n. 192/1998.
La norma riafferma e meglio definisce gli elementi costitutivi dell'elusione/abuso, soffermandosi sulla necessità che il risparmio d'imposta abbia natura indebita e sulla natura esimente - in ogni caso - della presenza di ragioni extrafiscali non marginali. La valutazione del risultato è certamente positiva, anche alla luce di una relazione illustrativa che valorizza al meglio il percorso seguito dal legislatore.
Residenza fiscale all'estero e reddito d'impresa: abuso del diritto e interposizione non possono coesistere
Abuso del diritto di voto a carattere ostruzionistico (c.d. " delibere negative"): profili sostanziali
Principio di prevenzione ed abuso della domanda di concordato: molte conferme e qualche novità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
L'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal Decreto "certezza del diritto", nel descrivere la "motivazione" del provvedimento di "contestazione" di "abuso" del "diritto" o "elusione", apprezzabilmente menziona l'"individuazione" della "condotta abusiva", delle "norme" e "principi elusi" e degli "indebiti vantaggi fiscali" realizzati. Il pericolo era che la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali pregressi non fosse idoneo a impedire l'avallo della giurisprudenza di contestazioni di abuso effettuate sulla base di affermazioni generiche e/o il mancato accoglimento di ragioni extrafiscali giustificato con vuote formule stereotipate. Sotto il profilo processuale, il Decreto ha stabilito che l'"abuso" del diritto fiscale "non" è "rilevabile d'ufficio", in ogni stato e grado del "processo". In effetti, se l'abuso va contestato e specificamente motivato nell'avviso di accertamento, non residua spazio per il rilievo dell'abuso per la prima volta in giudizio.
Anche su abuso ed elusione garanzie ineludibili
I profili sanzionatori amministrativi e penali del nuovo abuso del diritto
Difetto di giurisdizione e abuso del processo amministrativo
Il commento, dopo avere denunciato l'irragionevolezza della durata del processo, si concentra pertanto sul profilo della qualificazione dell'impugnazione in tema di giurisdizione come abuso del processo. In primo luogo, si tracciano sinteticamente le principali problematiche concernenti le figure dell'abuso del diritto e del processo. In secondo luogo, si passano brevemente in rassegna le principali costruzioni giurisprudenziali e dottrinali sul tema dell'abuso del processo amministrativo, con particolare riferimento alla casistica in materia di contestazione della giurisdizione in appello. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si evidenzia quindi che il Consiglio di Stato ricorre alla formula "abuso del processo" non per sanzionare una concreta deviazione di un comportamento dalla funzione assegnata a una determinata prerogativa, bensì per estrapolare dall'art. 9 c.p.a. una proposizione normativa che nega all'appellante, soccombente nel merito in primo grado, la prerogativa di contestare (per la prima volta in appello) la giurisdizione del giudice amministrativo. Il commento si conclude infine con alcuni rilievi critici sui fatti di causa che, ove fossero stati presi in considerazione dai giudici, avrebbero potuto condurre a una pronuncia, sulla giurisdizione, di segno contrario.