Minoranza di blocco ed abuso di potere nelle deliberazioni assembleari di S.P.A
Ripetizione della delibera di messa in liquidazione e abuso del diritto di voto
Il Tribunale di Napoli espone, conformandosi all'orientamento maggioritario in giurisprudenza, quali sono le condizioni che consentono di dichiarare annullabile per abuso del diritto di voto una deliberazione assembleare, ovverosia che essa risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza alla lesione dei diritti degli altri soci. Poiché la ripetizione della deliberazione assembleare, esaminata nel caso di specie, aveva una sua autonoma giustificazione è stato escluso l'abuso del diritto di voto da parte della maggioranza.
Simulazione e abuso nel rapporto tributario
Un'architettura contrattuale fondata sull'istituzione di un trust e la valutazione in termini di "abuso del diritto" nel sistema dell'I.V.A
Invalidità delle delibere assembleari: difetto di convocazione e abuso di potere
La pronuncia in commento esamina un'impugnazione di delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, esperita nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, con cui era stato richiesto l'annullamento della deliberazione medesima - avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante agli amministratori della società - per difetto di rituale convocazione dei soci, nonché per la ricorrenza di un abuso od eccesso di potere dei soci di maggioranza.
Il concetto comunitario di abuso del diritto in una recente circolare delle Entrate sull'elusione nell'IVA
Sotto l'influsso della giurisprudenza comunitaria, l'Agenzia delle entrate ha emesso una circolare in tema di "abuso del diritto" nell'IVA. Il concetto comunitario di abuso del diritto, di matrice anglosassone, è per molti versi affine al nostro concetto di "frode alla legge", in cui costituisce una "species" la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.p.r. n. 600/1973, che tuttavia sarebbe forzato estendere, in base alle sentenze della Corte di giustizia, al diverso campo dell'imposta sul valore aggiunto. Alcuni passaggi argomentativi da compiere, in materia di abuso del diritto nell'IVA, dovranno tuttavia stabilire, come avviene per le imposte sui redditi, se esistono vantaggi fiscali formalmente legittimi, ma contrari ai principi del sistema.
Traendo spunto da alcune pronunce della Corte di giustizia in tema di abuso del diritto, la Corte di cassazione si è orientata nel senso di estendere "tout court" l'operatività del principio dell'abuso del diritto elaborato in sede comunitaria anche al settore dell'imposizione diretta e ai casi in cui il risparmio d'imposta è l'intento essenziale, non più unico, del comportamento del contribuente. Si tratta di una presa di posizione che genera non poche perplessità, poiché sembra non tenere conto del fatto che un intervento "normativo" delle istituzioni europee nel settore dell'imposizione diretta - tradizionalmente riservato alla competenza degli Stati membri - intanto può ritenersi ammissibile, in quanto vada a riempire i soli spazi lasciati liberi dalla normativa interna, la quale, ancorché di carattere speciale, non può di certo essere disattesa.
Abuso di dipendenza economica, autonomia contrattuale e diritto antitrust (Pt. I)
Il contributo s'interroga circa l'ambito dapplicazione del divieto di "abuso di dipendenza economica" di cui all'art. 9 l. n. 192/1998. Nella trattazione della questione vengono approfonditi gli argomenti addotti a sostegno dell'applicazione del divieto di "abuso di dipendenza economica" a tutti i contratti tra imprenditori. L'A. si sofferma, in particolare, sulla compatibilità dell'estensione dell'ambito dapplicazione dell'art. 9 l. 192/1998, con il principio di autonomia contrattuale. La determinazione dell'ambito dapplicazione del divieto di abuso di dipendenza economica sollecita l'A. ad interrogarsi circa la relazione intercorrente tra "contratto" e "concorrenza", in particolare con riferimento all'applicazione dei principi vigenti in materia antitrust al diritto dei contratti.
Abuso di dipendenza economica, autonomia contrattuale e diritto antitrust (Pt. II)
L'A. esamina la relazione tra "contratto" e "concorrenza", traendo spunto dal divieto di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 l. 192/1998. Oggetto di approfondimento sono il principio di buona fede, la disciplina della rescissione negoziale, la contrarietà al buon costume e l'abuso di dipendenza economica, considerati da taluni studiosi alla stregua di "strumenti" in grado di permettere il coordinamento tra principi fondamentali del diritto dei contratti e diritto antitrust. L'A. considera criticamente tali opinioni e, muovendo da un'impostazione imperniata sulla libertà del consenso negoziale, suggerisce di fare riferimento alla nozione di "dipendenza esistenziale" dalla prestazione offerta da controparte.
L'indagine del capello é risultata positiva, a dimostrare un abuso abituale della sostanza, in 122 casi dei quali 90 caratterizzati da un abuso combinato di eroina-cocaina. L'esame istologico del cuore ha messo in evidenza in 15 di questi 90 casi una cardiopatia correlabile all'uso di cocaina. L'esame istologico del fegato ha evidenziato come le epatiti croniche siano maggiormente evidenziabili nei soggetti dediti all'abuso abituale di oppioidi (63 casi), rispetto ai saltuari (1 caso) e come nei primi siano una condizione decisamente frequente (circa la metà dei casi). I quadri di asfissia polmonare istologicamente dimostrati sono risultati più frequenti, ai limiti della significatività statistica, nei soggetti in cui il narcotismo acuto era stato causato dall'uso di oppiacei in forma pura, mentre l'associazione di altre sostanze tossiche sembrerebbe favorire una morte più rapida, innescando un diverso meccanismo d'azione. In definitiva il nostro studio ha dimostrato come la combinazione dei risultati delle indagini chimico-tossicologica e isto-patologica offra interessanti informazioni sul meccanismo dell'evento morte e come, in molti casi, gli esiti dell'indagine chimico-tossicologica trovino riscontro nell'indagine istopatologica: ad esempio nel caso dell'associazione tra esito positivo dell'analisi del capello e malattie croniche a livello cardiaco ed epatico.
La prova del dolo nel reato di abuso d'ufficio: gli indici sintomatici dell'intenzionalità della condotta e le possibili discontinuità interpretative in tema di errore sulla norma extrapenale
L'A. sottolinea gli aspetti di novità della sentenza in esame e, dopo aver ripercorso gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali in materia di dolo nel reato di abuso d'ufficio, si sofferma ad esaminare l'elencazione degli indici sintomatici del dolo intenzionale proposti dalla sentenza. L'A. individua poi un contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza della norma extrapenale come mero presupposto o parte integrante del precetto penale.
Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo
L'eccessivo carico di lavoro degli uffici giudiziari rende di fondamentale importanza l'individuazione di strumenti volti a sanzionare le diverse forme di abuso del processo. In questa prospettiva, il risarcimento dei danni per lite temeraria è una sanzione talvolta insufficiente perché può essere comminata esclusivamente alla parte soccombente. Comportamenti processuali sleali possono essere tenuti, infatti, anche dalla parte vincitrice. in tali situazioni, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Al contrario, la configurabilità e la parziale autonomia della nozione di abuso imputabile all'organo dell'accusa ben si colgono nel raffronto con l'esperienza civilistica e con quella di common law. All'identità di funzioni rivestita dalla categoria dell'abuso del processo fa riscontro una significativa disomogeneità di contenuti, corrispondente alla diversità dei confini che perimetrano i doveri di lealtà processuale imposti alle diverse parti del processo penale. Così, le ipotesi di abuso del processo in senso stretto, corrispondenti a prassi devianti del pubblico ministero nell'instaurazione del processo penale, non trovano corrispondenza sul fronte delle condotte dell'imputato. Lo spostamento dell'indagine sul versante sanzionatorio consente di mettere a fuoco un apparato di rimedi in certa misura tipici rispetto alle prassi devianti imputabili all'accusa, suscettibili di inquadramento entro il modello della redistribuzione dei rapporti di forza tra le parti. L'applicazione pratica di questo modello incontra, tuttavia, una duplice serie di limiti, imposti dal rispetto del ruolo processuale attribuito all'accusa e dallo scarto tra domanda di giustizia e risorse disponibili, che vengono a ridisegnare in senso riduttivo e di fatto a scolorire i contorni e i confini dell'area ricoperta dall'abuso del pubblico ministero.
Il labile confine tra diritto di difesa e abuso del processo
., dopo aver aderito alla nozione intermedia o "funzionale" di abuso del processo, nell'esporre i relativi rimedi introdotti dalla legislazione ed elaborati dalla giurisprudenza, procede alla classificazione degli stessi sulla base della sede di applicazione, del profilo contenutistico, nonché della natura delle situazioni soggettive di volta in volta lese. In particolare, si sofferma sui rimedi "processuali", applicabili all'interno del processo nel quale l'abuso si è verificato e sulla rilevanza penale di alcune condotte abusive. Accenna infine ai rimedi civilistici e ordinamentali.
Brevi note su abuso del diritto e processo amministrativo
Vengono infine esaminate le più comuni forme di abuso degli strumenti processuali (delle parti e del giudice).
Abuso del diritto e abuso del processo in materia fiscale
Il divieto di abuso del diritto è immanente all'ordinamento giuridico, poiché il dovere di non abusarne è insito nel diritto stesso e radicato - per una elaborazione di secondo grado - nella combinazione tra esercizio del diritto e generali doveri di lealtà, correttezza, buona fede o tutela delle ragioni e degli interessi dell'altro, cui è tenuto ciascun soggetto giuridico. Volutamente tralasciato il risparmio di imposta, come l'abuso di benefici fiscali, nell'abuso del diritto in materia fiscale sono contemperabili l'abuso del processo, piuttosto che l'abuso processuale, o l'abuso del procedimento, e in genere le varie espressioni di un esercizio non diligente e proporzionato del diritto a un interesse apprezzabile e agli eventuali sacrifici imposti, o ai limiti della condotta intrinseci o estrinseci al suo "titolo" sostanziale e processuale.
Un certo scalpore nei mezzi di comunicazione ha suscitato la notizia che un'insegnante aveva fatto scrivere, per punizione ad un alunno per cento volte la frase "sono deficiente" e, soprattutto, la successiva assoluzione dal delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina perché il fatto non sussiste. L'A. ripercorre i passaggi motivazionali della sentenza in relazione alla particolare fattispecie concreta: a suo avviso non solo da condividere ma anche di notevole spessore sociale ed educativo.
Attribuzioni extra-istituzionali dell'Agenzia del Territorio e abuso di posizione dominante
In particolare vengono presi in considerazione i rapporti dell'art. 751 c.p. con la contigua figura dei maltrattamenti in famiglia, il concetto di "abuso", nonché quello di "mezzo correttivo" che si ritiene identifichi un elemento normativo di natura ancipite in quanto implicante il rinvio sia a fonti giuridiche, che a fonti extragiuridiche. Infine si evidenzia come la finalità educativa lungi dall'individuare, come sostenuto in passato dalla giurisprudenza, l'elemento discriminante rispetto alla figura dei maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, rappresenti un requisito implicito della fattispecie insito nel concetto di "mezzo correttivo".
Investita dell'esame di un noto caso di abuso di posizione dominante, oggetto di uno specifico procedimento dell'Antitrust, la Corte d'Appello di Milano fornisce i criteri per la valutazione della rilevanza comunitaria dell'abuso.
Abuso di posizione dominante: Corte d'appello o tribunale?
Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft
Riqualificazione negoziale e abuso della clausola antielusiva nell'imposta di registro
Secondo la Corte di cassazione esisterebbe un principio di abuso del diritto, di matrice comunitaria, immanente e trasversale ai diversi settori impositivi. Nell'imposta di registro, l'art. 20 del relativo Testo Unico rappresenterebbe esplicazione di detto principio e consentirebbe di interpretare gli atti e di collegarli in ragione degli obiettivi economici perseguiti dai soggetti coinvolti. In questa ottica, il conferimento di ramo di azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni nel soggetto conferitario, andrebbe tassato come "cessione diretta", con applicazione dell'imposta in misura proporzionale. La tesi della Corte sull'abuso del diritto non sembra adeguatamente supportata sul piano della disciplina nazionale né trova effettivo riscontro in principi comunitari. Peraltro, la lettura dell'art. 20 del T.U.R. in chiave economico-sostanziale è smentita dalla genesi della disciplina. Inoltre la riferita tesi sul menzionato schema negoziale mal si concilia con il trattamento allo stesso riservato ai fini delle imposte sui redditi. È auspicabile un "revirement" della giurisprudenza di legittimità.
L'inesistente confine tra pianificazione, elusione e "abuso del diritto"
Ragionevole durata del processo penale, principio di oralità e "abuso" del processo (ancora sulla rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice)
Valutazione dell'attendibilità del minore vittima di abuso. Considerazioni su un caso peritale
Per un cauto approccio alle denunce di abuso sessuale ai danni di minori
L'A. sottolinea alcuni aspetti tecnici relativi alla valutazione di casi di presunto abuso sessuale minorile in ambito sia penale, che civile. Si richiama l'attenzione sulla necessità di utilizzare correttamente una metodologia di tipo medico-legale, specialmente nella disamina dei ricordi di asseriti abusi sessuali e dell'eventuale danno biologico provocato. In caso contrario, l'errore valutativo è inevitabile e la fruibilità forense dell'elaborato peritale viene meno.