Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
La giurisprudenza riconosce l'obbligo del comune di pronunciarsi allorché un terzo richieda l'apertura di un procedimento per porre riparo ad un abuso edilizio, anche se commesso nella realizzazione di opere legittimamente licenziate. Nega, invece, l'obbligo del comune di pronunciarsi allorché il terzo richieda l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio divenuto inoppugnabile, anche se spesso, in sede di giudizio sull'atto di annullamento, riconosce il carattere doveroso dell'atto di ritiro. Un orientamento innovativo riconosce l'obbligo di provvedere sugli abusi edilizi anche nel caso in cui il terzo li abbia denunciati ma abbia chiesto solo l'annullamento del titolo edilizio, ampliando così in modo sostanziale l'oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto.
Ma lo sforzo argomentativo del giudice di prime cure, che ha emesso l'ordinanza con cui gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale, comunque apprezzabile e mosso dal condivisibile rilievo che vi è stato "abuso dell'istituto negli ultimi anni", non appare tuttavia superare la valutazione di legittimità generalmente affermata in giurisprudenza e puntualmente affermata dalla Consulta.
L'esame della più recente giurisprudenza di legittimità lascia scorgere la tendenza della Cassazione a porre precisi limiti al possibile abuso dello strumento revocatorio previsto dall'art. 391-bis c.p.c., sullo sfondo delle problematiche di costituzionalità per la mancata estensione del rimedio oltre il sindacato sull'errore di fatto.
Aumento di capitale riservato ai soci: essenzialità del termine per la sottoscrizione ed abuso del diritto di voto
Si evidenzia, inoltre, che i giudici milanesi nell'esaminare le doglianze dei ricorrenti, indugiano altresì nel delineare i profili di accoglibilità delle impugnazioni delle delibere assembleari che si fondino sul preteso abuso del diritto di voto della maggioranza a danno della minoranza, tratteggiando i termini attraverso i quali l'onere probatorio dell'impugnante può ritenersi assolto.
La privativa sulle tecnologie soggette a standardizzazione può configgere con le norme a presidio della concorrenza; la giurisprudenza ha ravvisato nel rifiuto di contrattare un'ipotesi di abuso di posizione dominante, da sanzionare con le norme antitrust in materia di posizione egemone.
Alla luce della casistica esaminata, gli AA. ritengono utile proporre un ampliamento del protocollo analitico, che includa la clorochina quale sostanza di possibile abuso in soggetti extracomunitari.
Viene poi condotta una breve analisi delle più frequenti manifestazioni di abuso contrattuale presenti nelle offerte commerciali di fornitura di accesso ad Internet e messe in evidenza dal caso deciso. Infine, in ragione di significativi elementi di vicinanza dell'esperienza italiana a quella francese, vengono proposte alcune riflessioni in ordine alle misure coercitive di cui attualmente dispone il giudice italiano a sostegno di una pronuncia inibitoria resa in materia.
.; fra i titolari del diritto al risarcimento vi sono, in linea di principio, anche i consumatori finali; l'azione del consumatore per il risarcimento del danno subito a seguito di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2, legge 287/1990, rientra fra quelle previste dall'art. 33, legge 287/1990 e soggiace pertanto alla competenza esclusiva della Corte d'Appello in unico grado; le intese restrittive della concorrenza sono nulle per illiceità della causa e non per illiceità dell'oggetto; i contratti stipulati "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale non sono viziati da illiceità della causa, né da illiceità dell'oggetto; i contratti stipulati da un'impresa in posizione dominante sono nulli solo quando diano luogo anche ad abuso di dipendenza economica dell'altro contraente; la relativa azione segue le regole ordinarie di competenza e non rientra fra quelle previste dall'art. 33, legge 287/1990.
Si tratta, ben inteso, di storie in cui la relazione incestuosa non è vissuta quale violenza o abuso, bensì quale espressione di un genuino amore che riempie un vuoto affettivo percepito come altrimenti incolmabile. dall'analisi integrata di queste due vicende, gli AA. rilevano come la realtà della "storia di amore" e la realtà della "storia di vergogna" giochino un ruolo vicendevolmente destabilizzante: da una parte l'intrusione del mondo esterno nei rapporti "proibiti" frantuma l'equilibrio della famiglia incestuosa, dall'altra la scoperta di questi sconvolge l'equilibrio della società, invadendo e turbandone la coscienza.
Sono stati selezionati 46 casi e per ciascuno di essi sono state acquisite per gli autori del reato le informazioni riguardanti scolarità, occupazione, precedenti penali, quadro socio-familiare, imputabilità ed esiti degli accertamenti peritali, caratteristiche della relazione con la vittima, tipo di abuso, modalità e luogo di perpetrazione del delitto. I risultati della ricerca sono quindi stati illustrati anche alla luce della letteratura specialistica sull'argomento.
VI pen. 3 marzo 2005 in tema di abuso dei mezzi di correzione.
Abuso di dipendenza economica e "debolezza" relativa dell'impresa subfornitrice
., poi, tratta il particolare abuso esaminato dal Tribunale di Bari, ossia l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, rilevandone, peraltro, le peculiarità rispetto al recesso del codice civile. Infine, egli, aderendo all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, nonché della pronuncia in esame, evidenzia la necessità di una interpretazione "prudente" dell'abuso di dipendenza economica, al fine di meglio tener conto della situazione economica complessiva in cui l'impresa subfornitrice, a dispetto della stessa ratio legislativa di chiaro favor, non è sempre impresa meritevole di tutela.